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Pronuncia n. 14/2019 del 7/5/2019
Parti Comitato di Controllo c. Co.Ge.Di International S.p.A.; La7 S.p.A.; Cairo Pubblicità S.p.A.
Mezzi Tv
Prodotto Acqua ‘Uliveto’
Messaggio “Belli dentro e belli fuori”
Presidente e Relatore Gambaro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, pronunciando nei soli confronti dell’Editore e del Concessionario, dichiara che la comunicazione commerciale già oggetto dell’ingiunzione del Comitato di Controllo è in contrasto con l’art. 7 del Codice di Autodisciplina relativamente alla parte del filmato che propone la ‘scheda dell’acqua’, ed in questi limiti ne ordina la cessazione.»

Art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale

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Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Co. Ge. Di International S.p.A. (di seguito Co. Ge. Di) in relazione alla comunicazione commerciale relativa a acqua Uliveto inserita all’interno della trasmissione televisiva “Belli dentro, belli fuori”, diffusa su LA7 in data 24/3/2019. Al riguardo il Comitato di Controllo ritiene che la comunicazione in questione sia in contrasto con l’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (Codice), in quanto atta a veicolare, sotto un’apparente veste informativa, un intento nei contenuti e nei toni eminentemente pubblicitario, non immediatamente riconoscibile dal pubblico in quanto tale. Ad avviso del Comitato, tutte le caratteristiche di quello che viene proposto formalmente come servizio di approfondimento scientifico e salutistico riportano in realtà a un fine promozionale, in cui il prodotto non viene semplicemente inserito secondo le modalità del cosiddetto “product placement”, ma viene suggestivamente suggerito al pubblico come l’acqua da assumere per avere benefici dal suo consumo durante i pasti.

Sebbene Co.Ge.Di abbia dato esecuzione all’ingiunzione del Comitato di Controllo, La7 e Cairo Pubblicità hanno presentato opposizione all’ingiunzione, eccependone l’inammissibilità, in quanto basata su contestazioni al di fuori delle competenze dell’Autodisciplina pubblicitaria. I casi di product placement sono valutabili secondo le opponenti solo alla luce dei criteri previsti dall’art. 40 bis del Testo Unico Radiotelevisione e, per quanto riguarda il Gruppo Cairo Editore, dai principi e procedure di autoregolamentazione: a loro avviso i telespettatori sono stati adeguatamente informati dell’esistenza dell’inserimento di prodotti mediante avvisi sia all’inizio che alla fine della trasmissione, nonché al rientro dal break pubblicitario.

Il Giurì ha ritenuto che il mero fatto che la trasmissione sia cessata e non ne sia prevista la riprogrammazione non fa venir meno l’interesse ad un accertamento dell’eventuale illecito autodisciplinare, e che la tesi dell’inammissibilità dell’azione del Comitato di Controllo sulla materia del product placement sia logicamente insostenibile poiché, come previsto dalla lettera e) delle Norme Preliminari e Generali, la nozione di comunicazione commerciale comprende “la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, anche istituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate, nonché le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI”. Il Giurì ha ritenuto che le avvertenze relative alla presenza di prodotti a scopo promozionale siano sostanzialmente illeggibili e che l’enfasi data alla visione della bottiglia a marchio Uliveto, nella parte della trasmissione relativa alla “scheda” di approfondimento, tenda ad incoraggiare direttamente la scelta di tale acqua, dando al marchio un rilievo promozionale, che andrebbe presentato come tale, cosa che non accade nel filmato esaminato.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, pronunciando nei soli confronti dell’Editore e del Concessionario, dichiara che la comunicazione commerciale già oggetto dell’ingiunzione del Comitato di Controllo è in contrasto con l’art. 7 del Codice di Autodisciplina relativamente alla parte del filmato che propone la “scheda dell’acqua” ed in questi limiti ne ordina la cessazione.

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