Newsletter

Per il Comitato di Controllo si tratta di affermazioni esorbitanti e ingannevoli per promuovere la fascia elettrostimolante Gym Form Total ABS, che inducono il pubblico dei consumatori a ritenere conseguibili risultati in tempi rapidi sulla forma fisica (addominali perfetti, scolpire i muscoli, eliminare la cellulite) senza sostenere sacrifici in termini di riduzione dell’apporto calorico giornaliero, svolgimento di attività fisica e, più in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l’obiettivo.

Ingiunzione n. 19/19 del 2/5/2019
Nei confronti di Kalai S.r.l
Mezzi TV
Prodotto Trattamenti per cure fisiche
Messaggio Telepromozione “Gym Form Total ABS”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
24 – Trattamenti fisici ed estetici

Il Presidente del Comitato di Controllo vista la telepromozione relativa alla fascia elettrostimolante “Gym Form – Total ABS”, rilevata sul canale Realtime nel mese di aprile 2019 ritiene la stessa manifestamente contraria agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 24 – Trattamenti fisici ed estetici – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio stante la presenza di molteplici affermazioni esorbitanti e palesemente ingannevoli, è tale da creare la falsa speranza di ottenere facilmente in tempi brevi una forma fisica ideale senza che sia necessario sostenere sacrifici in termini di riduzione dell’apporto calorico giornaliero, svolgimento di attività fisica e, più in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l’obiettivo. Il messaggio, infatti, utilizza locuzioni eccessivamente enfatiche ed illusorie come ad esempio: “Pensi che per ottenere addominali come questi devi svolgere tutti questi esercizi in palestra? Ti sbagli…”, tali da ingenerare nel consumatore aspettative sproporzionate rispetto alle reali potenzialità del prodotto. L‘organo di controllo rileva nella comunicazione promesse che non possano essere riconosciute a un elettrostimolatore: espressioni quali, ad esempio, “Ti farà perdere più di 10 cm in 2 settimane”, “per aiutarti ad eliminare la cellulite”, “ha venduto più di 20milioni di cinture approvate dalla FDA”, “perdere 3,3 kg e 8 cm in 2 settimane”, “lavora su tutti i muscoli… anche quelli più in profondità”, “Programma2: brucia grassi”, “Programma3: massa muscolare”, “Programma4: scolpisci”, “Programma6: sciogli cellulite” lasciano intendere infatti un’efficacia certa e localizzata che consente di conseguire effetti risolutivi non attribuibili al prodotto pubblicizzato. Scorretta è altresì la visualizzazione delle immagini “prima – dopo”: elemento improprio sia da un punto di vista per così dire tecnico, perché non tiene conto della inevitabile variabilità della risposta individuale al trattamento reclamizzato, sia da un punto di vista prettamente comunicazionale, in quanto suscettibile di rendere il messaggio eccessivamente enfatico e illusorio. Inoltre, il messaggio, che ai sensi dell’art. 24 del Codice dovrebbe essere scevro da richiami a raccomandazioni o attestazioni di tipo medico, risulta scorretto laddove si afferma “ti aiuta a migliorare la postura e ad eliminare il mal di schiena”. Si ricorda, infine, che l’ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso, ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e rapido ottenimento di risultati ambiti e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente amplificazione dei profili di decettività.

 

Consulta tutte le decisioni iscrivendoti all’Archivio IAP

Torna all’elenco delle decisioni

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50