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Per il Comitato di Controllo il radiocomunicato Kia Sportage omette di fornire informazioni su condizioni rilevanti (anticipo obbligatorio, maxi rata finale, valida solo in caso di permuta o rottamazione di altro veicolo) al fine di poter comprendere la reale portata dell’offerta, che prospetta semplicemente la possibilità di acquistare l’auto grazie agli “eco-incentivi” con tutti gli elementi di un finanziamento azzerati, a parte un TAEG piuttosto contenuto.

Ingiunzione n. 17/19 del 18/4/2019
Nei confronti di Kia Motors Company Italy S.r.l.
Mezzi Radio
Prodotto Automobile
Messaggio Radiocomunicato “KIA Sportage”
Articoli violati 2 – Comunicazione commerciale ingannevole
17 – Vendite a credito

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il radiocomunicato relativo a “KIA Sportage”, diffuso su Radio24 il 12/4/19 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 e 17 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Il messaggio annuncia che “Grazie agli eco-incentivi Kia, nuovo Sportage può essere tuo con eco-tassa zero, rate zero e tasso zero, TAN 0, TAEG 1,61% e dopo due anni decidi se tenerlo”. Ad avviso dell’organo di controllo, il messaggio veicola in modo fuorviante l’informazione relativa all’offerta pubblicizzata. A fronte della perentoria e allettante promessa di poter avere l’auto pubblicizzata con tutti gli elementi di un finanziamento azzerati, a parte il TAEG indicato in misura piuttosto contenuta (“…rate zero e tasso zero, TAN 0, TAEG 1,61%”), il messaggio non chiarisce al pubblico la natura e le condizioni effettive dell’offerta. Non emergono infatti, ad esempio, in modo chiaro i riferimenti all’anticipo obbligatorio e alla maxi rata finale, in caso si decida di riscattare l’auto; oltre al fatto che l’offerta è valida solo a fronte di permuta o rottamazione di un veicolo di proprietà del Cliente da almeno 3 mesi e solo per acquisti entro il 30 aprile 2019. Non può infatti ritenersi sufficiente ad assolvere l’onere informativo posto a carico dell’inserzionista il semplice rinvio ai concessionari o al sito internet per avere i dettagli. Simili comunicazioni risultano irrispettose del principio di correttezza previsto dalle norme autodisciplinari e contrastano con il principio di autosufficienza informativa, volto ad evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore, oggetto di consolidata giurisprudenza del Giurì. È infatti oltremodo scorretto allettare il pubblico enfatizzando un aspetto vantaggioso che riguarda solo alcuni elementi dell’offerta proposta, di fatto omettendo tutte le altre informazioni necessarie per consentire la piena comprensione e valutazione dell’offerta stessa da parte dei consumatori.

 

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