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Ingiunzione n. 49/18 del 31/5/2018
Nei confronti di Planet Pharma Spa
Mezzi Stampa
Prodotto Patch rimodellante
Articoli violati 2,23

Il Presidente del Comitato di Controllo visto il messaggio pubblicitario “Trattamento urto in patch”, relativo a “Redux Patch Perfect Body”, rilevato su Donna Moderna – data copertina 25 aprile 2018 ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole e 23 – Prodotti cosmetici e per l’igiene personale – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché quanto prodotto dall’inserzionista, in seguito alla richiesta del Comitato di Controllo, intesa a verificare ai sensi degli artt. 6 e 32 del Codice l’asserita efficacia del prodotto pubblicizzato, non è stato ritenuto idoneo a supportare le promesse pubblicitarie. Il messaggio è volto a promuovere l’efficacia del trattamento in patch pubblicizzato (“Efficace, Agisce costantemente per 8 ore”) per rimodellare e rassodare pancia, fianchi, cosce, glutei e braccia (“pancia piatta, fianchi snelli…”). Dalla documentazione prodotta dall’inserzionista emerge tuttavia che i risultati ottenuti dopo 45 giorni di trattamento non sono tali da sostenere le promesse indicate. Infatti, per esempio, la riduzione della circonferenza delle cosce è pari a 0,61 cm, la riduzione della plica cutanea di 0,2 mm. Analoghi effetti si ottengono per la riduzione dei fianchi. Tali risultati dal punto di vista pratico appaiono del tutto impercettibili e come tali non possono giustificare claim quali “trattamento urto”, “pancia piatta e fianchi snelli”. Sul piano comunicazionale inoltre, del tutto impropria appare la rappresentazione delle frecce sulle silhouette presenti nel messaggio volte a suggerire un sollevamento dei glutei, posto che tali effetti non sono compatibili con la natura del prodotto pubblicizzato e pertanto sono suscettibili di veicolare al pubblico dei consumatori promesse fuorvianti. Inopportuno è altresì il vanto “testato dermatologicamente e clinicamente” con il riferimento al “Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Sassari”, per accreditare la sicurezza del prodotto (“Sicuro”), posto che, così come previsto dal Regolamento 1223/2009 sui prodotti cosmetici, il cosmetico deve essere sicuro nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso; tale vanto si pone anche in contrasto con il punto 1) dell’allegato 1 del Regolamento 655/2013 (sui criteri comuni per la giustificazione delle dichiarazioni sui prodotti cosmetici) laddove viene vantato un beneficio che consiste nel semplice rispetto dei requisiti minimi di legge.

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