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Ingiunzione n. 15/18 del 5/2/2018
Nei confronti di Taboola Inc.
Mezzi Internet
Prodotto Abbligliamento, auto, occhiali
Articoli violati 7

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali “Collant ricamati e stampati: un tripudio…!”, “GLA 180 d SPORT. Ancora più SUV”, “Occhiali progressivi personalizzati”, “Se hai più di 35 anni adorerai questo gioco!”, rilevate su www.repubblica.it  in data 2/2/2018 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

I messaggi consistono in link pubblicitari che rinviano a specifiche pagine dedicate a quanto pubblicizzato nei diversi link e sono inseriti in una sezione denominata “Guarda anche” e in una denominata “Dal Web”, collocate al di sotto degli articoli presenti sulla versione online del quotidiano La Repubblica. La loro natura promozionale non risulta adeguatamente segnalata e si confonde con quella editoriale di alcuni contenuti presenti nelle medesime sezioni.

Sotto una apparente veste informativa, quindi, tali messaggi veicolano contenuti eminentemente pubblicitari, non immediatamente riconoscibili dal pubblico come tali. I messaggi hanno le sembianze di richiami ad altri articoli giornalistici in qualche modo connessi a quello che si sta leggendo, ma l’identificazione della loro natura promozionale non risulta sufficiente, non essendo la sola indicazione “Promosso da Taboola” né l’indicazione dei siti sotto i contenuti promozionali (ad esempio “Mercedes.it”, “Consigli.it”, “Occhiali24.it”) elementi sufficienti per gli utenti a individuare chiaramente tra i contenuti proposti quelli meramente pubblicitari, generando un’ambiguità contraria alla trasparenza che le norme del Codice richiedono ai messaggi pubblicitari.

È principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, così come di qualsiasi regolamentazione della comunicazione commerciale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra informazione e promozione, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

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