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Pronuncia n. 60/2017 del 19/09/2017
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Wind Tre S.p.A.
Mezzi Tv
Prodotto Offerta ‘Porta i tuoi amici in Wind
Messaggio “#THEWINDUNLIMITED – porta i tuoi amici – INTERNET ILLIMITATO” – “Con Wind Internet è illimitato
Presidente Gambaro
Relatore Sarti
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 del Codice  di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Vodafone Italia SpA (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Wind Tre SpA (di seguito: Wind), in relazione al telecomunicato “THEWINDUNLIMITED”, ritenendolo in contrasto con l’art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto inottemperante alla decisione n. 48/2017.

Il protagonista del messaggio è in entrambe le versioni da 15” e 30” lo showman Fiorello, che si aggira per un acquapark o in un circuito di motociclismo desolati, chiedendosi dove siano finiti tutti, per poi accorgersi che sono tutti in fila per entrare in un negozio Wind. La promessa afferma: “Con Wind Internet è illimitato. Porta i tuoi amici in Wind, per te fino a 8 Giga full speed gratis”. I messaggi, a detta di Vodafone, riproporrebbero i medesimi profili di contrasto accertati con la precedente decisione e in ogni caso quanto promesso sarebbe in contrasto con l’art. 2 del Codice, in quanto il servizio internet offerto al consumatore come illimitato sarebbe invece fortemente limitato sotto il profilo della velocità una volta raggiunta una determinata soglia. Le indicazioni riportate in super non sarebbero in ogni caso sufficienti a sanare l’ingannevolezza veicolata.

Wind ha eccepito che la giurisprudenza del Giurì ammette l’uso dell’espressione “internet illimitato” in senso iperbolico. Tale promessa sarebbe peraltro veicolata con modalità differenti rispetto ai messaggi oggetto della pronuncia n. 48/2017, in quanto nelle attuali comunicazioni il super avrebbe una maggiore rilevanza, sia per dimensioni del carattere che per tempo di permanenza

Il Giurì ha ritenuto che nella pubblicità contestata non vi siano profili di identità con il precedente annuncio, tali da determinare inottemperanza alla pronuncia 48/2017. Pur dando atto di una continuità tra le due campagne, ad avviso del Giurì ciò non determina di per sé nella mente del consumatore una sovrapposizione dei messaggi.

Tuttavia ha ritenuto che i profili di ingannevolezza ravvisati nella precedente pronuncia sussistano anche nell’attuale campagna. Il Giurì ha infatti rilevato che il claim di illimitatezza del servizio internet offerto non risulta adeguatamente bilanciato dall’informazione relativa ai Giga oltre i quali l’offerta di navigazione risulta sensibilmente ridotta, introducendo anzi un ulteriore elemento di ambiguità dato dai vantati “8 giga gratis” per chi propone nuovi clienti. Il Giurì ha sottolineato che i super non sono in generale sufficienti a rettificare la portata del claim centrale, specie se questo è parlato e rappresenta il nucleo del messaggio anche nella rappresentazione scenica dello spot, e la rettifica si presenta scritta e sostanzialmente illeggibile, come nel caso in questione.

 

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che le comunicazioni commerciali esaminate sono in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.

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