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Pronuncia n. 2/2017 del 21/03/2017
Parti Comitato di Controllo c. Life S.r.l.; Fondazione Umberto Veronesi
Mezzi Stampa, Internet
Prodotto Progetto “Le noci per la ricerca” per sostenere la ricerca scientifica
Messaggio Lo sai che una porzione di noci al giorno contribuisce a ridurre il rischio di tumori?
Presidente Gambaro
Relatore Di Cataldo
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione contestata è in contrasto con l’art. 2 CA nei termini di cui in motivazione e pertanto ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Il Comitato di Controllo ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Life S.r.l. e Fondazione Umberto Veronesi, in relazione al messaggio pubblicitario “Lo sai che una porzione di noci al giorno contribuisce a ridurre il rischio di tumori?”, relativo a “Le Noci per la Ricerca”, ritenendolo in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Il messaggio afferma che “le noci sono ricche di omega 3, magnesio, fosforo, potassio, calcio, vitamine, sostanze antiossidanti e fibra. Un consumo giornaliero, nell’ambito di una dieta mediterranea, riduce infiammazione, ipertensione, sovrappeso, fattori che vanno ad aumentare il rischio di tumori. Mangiare 30 gr di noci al giorno è inoltre un’importante strategia alimentare per migliorare la salute del cuore”.

Ad avviso del Comitato, il messaggio prospetterebbe in termini esorbitanti i caratteri e gli effetti degli alimenti pubblicizzati. Il Regolamento europeo n.1924/2006 prevede infatti che i claim salutistici relativi alla riduzione del rischio di malattia possano essere utilizzati solo a seguito di un’apposita procedura e dopo aver ottenuto specifica autorizzazione. Le affermazioni del messaggio secondo il Comitato non troverebbero rispondenza nell’art. 14 di detto Regolamento e non sarebbero pertanto ammissibili. Il messaggio quindi enfatizzerebbe in termini assoluti e come certezze ipotesi che non hanno riscontro nelle valutazioni della comunità scientifica.

Le resistenti hanno eccepito che il messaggio deriverebbe da un accordo relativo al sostegno di Life alla ricerca scientifica e non sarebbe quindi una comunicazione commerciale, avendo come obiettivo quello di fornire informazioni generali sui benefici del consumo delle noci. Il Giurì non sarebbe pertanto legittimato ad agire. Le procedure previste dal Regolamento europeo citato dal Comitato non sarebbero necessarie in relazione a indicazioni basate su dati scientifici generalmente accettati e compresi dal consumatore medio. Una metanalisi peraltro proverebbe una associazione inversa statisticamente significativa tra il consumo di noci e il rischio di alcuni tipi di tumore. Anche gli effetti benefici delle noci sul sistema cardiovascolare sarebbero ampiamente noti in letteratura.

Il Giurì ha preliminarmente affermato la propria competenza a decidere del caso, in quanto il messaggio in esame ha un interesse sociale nel senso di cui all’art. 46 del Codice di Autodisciplina e rientra pertanto all’interno di detta previsione ed è dunque soggetto alle regole del Codice, quindi anche a quella che esprime il divieto di ingannevolezza.

Nel merito, il Giurì, rilevato che la delicatezza della questione impone una particolare attenzione nelle comunicazioni al pubblico, ha ritenuto che il messaggio presenti un interrogativo puramente retorico, in quanto seppure in forma di domanda suggerisce con sicurezza una affermazione positiva, secondo la quale il consumo quotidiano di noci contribuisce realmente alla riduzione del rischio tumori. Sulla base delle risultanze acquisite, il Giurì ha ritenuto che nessuno degli autori del messaggio ha fornito evidenze scientifiche capaci di supportare il claim. La letteratura scientifica non evidenzia un riconoscimento generalmente condiviso in ordine all’incidenza positiva del consumo di noci, né in relazione a disturbi come infiammazione, ipertensione, sovrappeso, né tantomeno in relazione a neoplasie. Esistono affermazioni più incerte secondo le quali il consumo di noci “può contribuire” ad una riduzione del rischio tumori, in associazione con altri fattori variamente indicati, ma questo non significa, ha affermato il Giurì, che il consumo di noci “contribuisce” alla riduzione del rischio tumori. Proprio l’uso della parola “contribuisce” al posto di “può contribuire” ad avviso del Giurì integra ingannevolezza del messaggio.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione contestata è in contrasto con l’art. 2 CA nei termini di cui in motivazione e pertanto ne ordina la cessazione.

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