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Pronuncia n. 12/2017 del 10/03/2017
Parti Fater S.p.A. c. Bolton Manitoba S.p.A..
Mezzi Tv, sito internet
Prodotto Additivo per il bucato ‘Omino Bianco 100 Più’
Messaggio “La sua formula 5 in 1 ti aiuta a risolvere i problemi del bucato” – “Il tuo bucato è vincente” – “Il tuo bucato è vincente” – “ 5 azioni, per un bucato perfettoe”
Presidente Ferrari
Relatore Ferrari
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è in contrasto con gli articoli 2 e 42 del Codice di Autodisciplina.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Fater SpA (di seguito: Fater) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Bolton Manitoba SPA (di seguito: Bolton), in relazione alla campagna pubblicitaria relativa a “Omino Bianco 100 Più”, ritenendola in contrasto, in via principale, con l’art 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto inottemperante alla decisione del Giurì n. 92/2016, e in via subordinata in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice.
In particolare, ad avviso di Fater, due spot da 20” e 30”, trasmessi in tv e diffusi su internet, riproporrebbero claim che detta decisione aveva dichiarato in contrasto con il Codice.
I messaggi mostrano una donna che usa la lavatrice come se fosse una slot machine e va incontro prima a ripetuti fallimenti (“non sai mai cosa uscirà”), ma con l’uso del prodotto pubblicizzato appare vincente e soddisfatta.
Nella precedente versione del messaggio si affermava che il prodotto “risolve tutti i problemi del bucato” e il claim era stato censurato dal Giurì: il claim è stato sostituito con “La sua formula 5 in 1 ti aiuta a risolvere i problemi del tuo bucato”. Il Giurì non aveva ritenuto opportunamente provato dalla documentazione prodotta il claim “il tuo bucato vince sempre”, che nella nuova versione è stato sostituito con il vanto “il tuo bucato è vincente”. Infine il claim “per un pulito mai visto prima”è stato sostituito dall’espressione “5 azioni per un bucato perfetto”.
Ad avviso di Fater, le modifiche apportate non muterebbero il carattere ingannevole della comunicazione, oltre che contribuire a renderla denigratoria dei prodotti concorrenti e scorretta sul piano della comparazione con essi. Il messaggio continuerebbe infatti a suggerire, da un lato, che con l’utilizzo di prodotti della concorrenza il bucato vada incontro a totale incertezza, dall’altro, la sostanziale infallibilità del prodotto pubblicizzato e la sua netta superiorità prestazionale, che sarebbero state tuttavia smentite sul piano probatorio nel corso della precedente vertenza.
Bolton ha eccepito che le censure mosse dal Giurì nella decisione n. 92/2016 avrebbero riguardato unicamente il contrasto di alcuni claim con l’art. 2, nei limiti di cui in motivazione, mentre sarebbero state ritenute infondate le accuse di contrasto con gli artt. 14 e 15, con riferimento a comparazione e denigrazione. Secondo Bolton le modifiche effettuate pertanto sarebbero opportune in relazione ai rilievi mossi dal Giurì.
Il Giurì ha ritenuto che la decisione 92/2016 non ha contestato la complessiva impostazione comunicazionale del precedente messaggio, né ha ritenuto necessario stabilire se avesse o meno carattere comparativo tra il prodotto pubblicizzato e quelli della concorrenza, ma ha analizzato gli specifici claim che lo componevano, ritenendone accettabili alcuni e censurabili altri.
Pertanto dal punto di vista dell’art. 42 del Codice, il Giurì ha ritenuto che i claim che hanno sostituito i precedenti ne abbiano attenuato il significato perentorio, o di assoluta superiorità, censurato dalla predetta decisione. Ad avviso del Giurì, infatti, espressioni come “la sua formula 5 in 1 aiuta a risolvere i problemi del bucato”, “il tuo bucato è vincente” o “5 azioni per un bucato perfetto” rientrano nella comune fraseologia pubblicitaria e, come tali, non possono esporsi a censura. Né il Giurì ha ritenuto opportuno scendere ad un esame circa la loro liceità in relazione al contesto considerato nella precedente decisione e rimasto pressoché invariato nell’attuale versione. Ciò ha portato il Giurì a ritenere che Bolton non sia stata inottemperante rispetto alla decisione n. 92/2016 e che la nuova versione della pubblicità della resistente non leda il Codice di Autodisciplina negli articoli richiamati dalla ricorrente.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è in contrasto con gli artt. 2 e 42 del Codice di Autodisciplina.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50