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Nuove regole per i green claims

Da oggi è in vigore un nuovo articolo del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale per rispondere all’esigenza del controllo delle comunicazioni commerciali che contengono rivendicazioni ambientali, i c.d. green claims, sempre più diffuse nella pratica del mercato ed in grado di influenzare le scelte di acquisto dei consumatori. Si tratta dell’articolo 12 – Tutela dell’ambiente naturale.

La norma trae ispirazione anche da diverse recenti pronunce del Giurì che hanno tracciato delle linee guida di comportamento sulla base dei principi generali del Codice. I pregi ambientali di un prodotto possono essere decisivi per orientare la scelta dei consumatori e certamente merita di essere assecondato l’impegno delle imprese che abbiano realizzato concreti e significativi risultati per la tutela ambientale. Sulla base di tali presupposti, la nuova norma impone standard precisi di correttezza, affinché gli slogan ‘ecologici’ non divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti.

Pertanto i benefici di carattere ambientale vantati devono “basarsi su dati veritieri, pertinenti e scientificamente verificabili” e la comunicazione “deve consentire di comprendere chiaramente a quale aspetto del prodotto o dell’attività pubblicizzata i benefici vantati si riferiscono” non essendo ammissibili vanti generici.

Il nuovo articolo è compreso nel Titolo I del Codice, tra le ‘regole di comportamento’, destinazione ideale per una norma di carattere generale, riferibile a qualsiasi tipo di comunicazione commerciale, attribuendovi la numerazione dell’articolo 12. L’articolo 12 già esistente, di conseguenza, rubricato: “Salute, sicurezza e ambiente”, è diventato il 12bis – Sicurezza, riferito ora unicamente alla ‘sicurezza’ e ai prodotti suscettibili di presentare pericoli, non essendo più necessario il richiamo all’ambiente.

Il nuovo articolo del Codice di Autodisciplina codifica le numerose indicazioni provenienti dalla giurisprudenza del Giurì sul come fare “green advertising” senza fare “green washing”, ovvero ammantare la comunicazione commerciale di claims pro ambiente, che però non reggono del tutto o nella misura vantata un vaglio di merito approfondito. E ciò a tutto vantaggio delle aziende che “green” lo sono davvero”, ha affermato Vincenzo Guggino, Segretario Generale IAP.

 

 

 

 

 

 

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50