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L'evoluzione del Codice


Il Consiglio Direttivo dell'Istituto, nella sua riunione del 3 dicembre 2002, dopo approfondita discussione, ha approvato alcune modifiche al testo del Codice di Autodisciplina. In particolare, si è intervenuti sull'art. 43 - Progetti pubblicitari - e sul relativo Regolamento, per disciplinare, oltre all'ipotesi della partecipazione a una gara o a una consultazione plurima, anche quella alla cd. consultazione individuale, che si realizza ogniqualvolta un utente espressamente inviti un'agenzia o un professionista a presentargli un proprio progetto creativo.
Considerato, inoltre, che la protezione accordata dalla suddetta norma del Codice è subordinata al rispetto delle formalità procedurali indicate nell'apposito Regolamento, si è ritenuto opportuno fare anche un espresso rinvio ad esso. L'aggiornamento di questo articolo ha offerto l'occasione per esplicitare anche negli articoli 44 - Avvisi di protezione - e 45 - Pubblicità svolta all'estero - del Codice il fatto che i depositi vanno effettuati "secondo le modalità stabilite" negli appositi Regolamenti.


Art. 43 - Progetti pubblicitari

Qualora, in vista dell'eventuale futuro conferimento dell'incarico di amministrare la propria pubblicità, un utente richieda ad una agenzia o a un professionista, nell'ambito di una gara, di una consultazione plurima o individuale, la presentazione di uno o più progetti creativi, deve astenersi dall'utilizzare o dall'imitare gli aspetti ideativi e creativi del o dei progetti non accettati o prescelti per un periodo di tre anni dalla data del deposito del relativo materiale da parte dell'agenzia o del professionista interessati, da effettuarsi in plico sigillato presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.


Art. 44 - Avvisi di protezione

Ai fini della tutela delle creazioni pubblicitarie, gli annunci isolati utilizzati come anticipazione e a protezione di una campagna debbono essere depositati e pubblicati come stabilito dall'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. I depositi in vigore sono consultabili presso la sede dell'Istituto e riportati, a titolo informativo, nel sito Internet dello stesso.
La protezione ha efficacia per un periodo di dodici mesi per gli annunci stampa e di diciotto mesi per gli annunci audiovisivi, a far tempo dalla data di pubblicazione.


Art. 45 - Pubblicità svolta all'estero

Gli utenti che vogliono tutelare la pubblicità da loro svolta in altri Paesi contro possibili imitazioni in Italia possono depositare gli esemplari di tale pubblicità presso la Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Il deposito conferisce un diritto di priorità valido per un periodo di cinque anni dalla data del deposito stesso.


(In neretto le variazioni)


[ dal Notiziario IAP n. 127, febbraio 2003 ]