Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 102/2009 del 23/2/2010 |
| Parti |
Comitato di Controllo nei confronti di Pharma Idea srl |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Castronovo |
| Relatore |
Liserre |
Sintesi
Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Pharma Idea srl (di seguito: Pharma Idea) in relazione al messaggio pubblicitario "Un'estate perfetta", relativo al prodotto "Perfectil Plus", ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché non ha ritenuto la documentazione prodotta dall'inserzionista idonea a supportare le promesse pubblicitarie veicolate.
In particolare, ad avviso del Comitato, non sarebbe stata dimostrata la vantata efficacia dell'integratore pubblicizzato su capelli, pelle e unghie, posto che la documentazione non darebbe conto di dati essenziali per la valutazione dell'efficacia di un integratore, ovvero dosi e tempi di assunzione, limitandosi a dati di tipo bibliografico, facendo peraltro riferimento a studi eseguiti su prodotti diversi da quello pubblicizzato.
La resistente ha sostanzialmente eccepito la genericità dei contenuti del messaggio contestato e l'idoneità della documentazione fornita a supportare gli effetti delle componenti del prodotto pubblicizzato.
Il Giurì ha ritenuto che Pharma Idea non abbia fornito elementi idonei a smentire i profili di contrarietà del messaggio agli artt. 2 e 23 bis. È mancato, secondo il Giurì, ogni supporto scientifico alle promesse di efficacia dell'integratore reclamizzato. La documentazione fornita consiste infatti in meri estratti di lavori scientifici volti a evidenziare generici benefici, pressoché esclusivamente sulla pelle, di determinate vitamine e minerali. In tale contesto probatorio, il Giurì ha ritenuto impropri vanti assoluti e perentori attribuiti al prodotto, quali "migliore sostegno possibile", "con 20 nutrienti essenziali studiati per essere utilizzati dagli strati profondi della pelle, dai follicoli dei capelli e dalle unghie", rendendo quindi il messaggio segnato da una presunzione di ingannevolezza censurabile ex artt. 2 e 23 bis.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme agli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.