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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 102/2009 del 23/2/2010
Parti Comitato di Controllo nei confronti di Pharma Idea srl
Mezzi stampa
Presidente Castronovo
Relatore Liserre

Sintesi

Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Pharma Idea srl (di seguito: Pharma Idea) in relazione al messaggio pubblicitario "Un'estate perfetta", relativo al prodotto "Perfectil Plus", ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, poiché non ha ritenuto la documentazione prodotta dall'inserzionista idonea a supportare le promesse pubblicitarie veicolate.
In particolare, ad avviso del Comitato, non sarebbe stata dimostrata la vantata efficacia dell'integratore pubblicizzato su capelli, pelle e unghie, posto che la documentazione non darebbe conto di dati essenziali per la valutazione dell'efficacia di un integratore, ovvero dosi e tempi di assunzione, limitandosi a dati di tipo bibliografico, facendo peraltro riferimento a studi eseguiti su prodotti diversi da quello pubblicizzato.
La resistente ha sostanzialmente eccepito la genericità dei contenuti del messaggio contestato e l'idoneità della documentazione fornita a supportare gli effetti delle componenti del prodotto pubblicizzato.
Il Giurì ha ritenuto che Pharma Idea non abbia fornito elementi idonei a smentire i profili di contrarietà del messaggio agli artt. 2 e 23 bis. È mancato, secondo il Giurì, ogni supporto scientifico alle promesse di efficacia dell'integratore reclamizzato. La documentazione fornita consiste infatti in meri estratti di lavori scientifici volti a evidenziare generici benefici, pressoché esclusivamente sulla pelle, di determinate vitamine e minerali. In tale contesto probatorio, il Giurì ha ritenuto impropri vanti assoluti e perentori attribuiti al prodotto, quali "migliore sostegno possibile", "con 20 nutrienti essenziali studiati per essere utilizzati dagli strati profondi della pelle, dai follicoli dei capelli e dalle unghie", rendendo quindi il messaggio segnato da una presunzione di ingannevolezza censurabile ex artt. 2 e 23 bis.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme agli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.