Logo IAP Logo IAP

Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 96/2009 del 19/1/2010
Parti Comitato di Controllo nei confronti di Pool Pharma
Mezzi stampa, televisione, Internet
Presidente Gambaro
Relatore De Giorgi

Sintesi

Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti del messaggio pubblicitario "Melasin-up aiuta il buon sonno e ritrovi il buon umore", rilevato a mezzo stampa, a mezzo televisione e nelle pagine Internet del sito Pool Pharma srl, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il Comitato lamenta che il messaggio, contrariamente alle evidenze scientifiche, induca il pubblico a ritenere che l'integratore pubblicizzato in virtù delle sue componenti (melatonina e iperico) produca effetti positivi sui disturbi del sonno e dell'umore. Le comunicazioni pubblicitarie infatti sottolineano la presenza di due ingredienti e dei due corrispondenti effetti, riposo e buon umore, quando invece i dosaggi dei componenti sono troppo bassi perché siano davvero efficaci. Inoltre per la melatonina il vanto di favorire il sonno si riferisce, per opinione della comunità scientifica, non indistintamente a tutti i disturbi del sonno ma solo alle alterazioni del ritmo sonno-veglia legate ai problemi di jet lag e al mutamento di turni di lavoro. L'iperico, a cui sono ricondotti noti effetti antidepressivi, è attivo solo a dosaggi molto più elevati rispetto a quelli presenti nel prodotto.
Pool Pharma srl resiste precisando che l'integratore è regolarmente notificato al Ministero della Salute e vanta nella pubblicità, in termini non perentori ma come efficacia coadiuvante, gli effetti indicati sulla confezione "può risultare utile in presenza di disturbi del sonno, provocati ad esempio dalla sindrome del jet lag". Ritiene necessario esaminare partitamente i messaggi contestati: 1) il messaggio stampa si limita a riportare i benefici effetti del prodotto come riportati nell'etichetta regolarmente notificata. Il punto centrale attiene al problema del sonno, il buon umore e l'equilibrio psicofisico sono solo una conseguenza indiretta del recupero del sonno; 2) il sito Internet si limita a riportare le caratteristiche del prodotto; 3) lo spot della durata di pochi secondi rappresenta il prodotto come coadiuvante del riposo notturno senza alcun pericolo di confusione per il pubblico.
Il Giurì ritiene che le pubblicità contestate facciano perno sulla diffusa convinzione che l'iperico sia principio di grande aiuto nei disturbi dell'umore. Il consumatore medio può quindi essere indotto a decodificare in tal senso il messaggio, mentre l'efficacia del prodotto è rimasta indimostrata. Occorre tuttavia distinguere le diverse forme di comunicazione contestate: nella pubblicità a mezzo stampa e in quella nel sito Internet valgono sicuramente i rilievi sollevati dal Comitato di Controllo, mentre lo spot televisivo per la sua sinteticità non perviene a livelli di particolare ingannevolezza.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che il messaggio contestato apparso sul sito della resistente è in contrasto con gli artt. 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione e che il messaggio pubblicitario a mezzo stampa è parimenti in contrasto con i medesimi articoli limitatamente alla frase "... e di Iperico, noto anche come la 'pianta del sorriso'", ed in tali limiti ne ordina la cessazione.