Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 53/2010 del 14/5/2010 |
| Parti |
Telenorba spa contro 7 Gold Puglia - Videoemme spa |
| Mezzi |
affissioni |
| Presidente |
Gambaro |
| Relatore |
Castronovo |
Sintesi
La Telenorba spa (di seguito: Telenorba) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di 7 Gold TV Puglia (di seguito: 7 Gold) in relazione a una campagna pubblicitaria con cui l'emittente si definisce "2ª in Puglia", rilevata su affissioni nella città di Bari, ritenendola in contrasto con gli artt. 1 e 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. I cartelloni, di dimensioni 6×3, presentano a caratteri cubitali e ben in evidenza la scritta "2ª in Puglia", mentre una scritta in basso, con caratteri ben più piccoli e molto meno evidenti, aggiunge: "Ascolto medio in prima e seconda serata dalle 20.30 alle 2.00, tra le emittenti locali della Puglia (Fonte Auditel gennaio 2010)".
Secondo la ricorrente, il messaggio sarebbe ingannevole in quanto indurrebbe il consumatore medio e i clienti pubblicitari a ritenere che 7 Gold sia in assoluto la seconda emittente locale in Puglia per indice di ascolto. Il primato vantato sarebbe invece inesistente perché relativo al solo mese di gennaio 2010, soltanto nella fascia oraria indicata sui manifesti e soltanto in Puglia; prendendo invece in esame lo stesso mese di gennaio 2010 e la stessa fascia oraria in tutta la zona di copertura (Puglia e Basilicata) la seconda emittente pugliese risulta TN8; e il risultato non cambia se si considerano altri dati.
7 Gold ha eccepito che il messaggio sarebbe corretto sia nella presentazione grafica che nei contenuti: presenta un titolo con l'asterisco di richiamo al sottotitolo, posto subito dopo, che spiega il contenuto del messaggio e che sarebbe comunque leggibile anche a distanza di più metri. Quanto all'affermazione principale, essa corrisponderebbe alla realtà.
Il Giurì ha ritenuto il messaggio in oggetto parziale e per questo veicolo di comunicazione non corretta: esso riferisce infatti un primato verificatosi in un arco di giorni relativamente limitato, soltanto in alcune fasce orarie, e successivamente non ripetutosi. In questi termini esso si rivela capzioso e fuorviante.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.