Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 45/2010 del 3/5/2010 |
| Parti |
Comitato di Controllo nei confronti di Consorzio Tutela Vini d'Acqui |
| Mezzi |
televisione |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Ubertazzi |
Sintesi
Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì contro il Consorzio Tutela Vini d'Acqui (di seguito: Consorzio) in relazione a due spot – soggetti "Hip Hop" e "Chitarrista" – trasmessi sulle reti Mediaset nel mese di febbraio 2010, ritenendoli in contrasto con l'art. 22 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nel primo una giovane protagonista è seduta su una poltrona che riproduce la forma di un calice di vino, avvolgendola completamente. Ha in mano un calice pieno di Brachetto. Mentre la ragazza racconta la sua esperienza di consumo del prodotto, le appare accanto un ragazzo con un altro calice di Brachetto ("Io il Brachetto lo bevo con il mio insegnante di hip hop... perché quando siamo da soli la musica è diversa"). Lo spot si conclude con la frase recitata dallo speaker e scritta in super "Brachetto d'Acqui, e tu con chi lo bevi?". Il secondo spot ha lo stesso format, ma la protagonista afferma "Io il Brachetto lo bevo con il mio chitarrista... perché lui sì che sa toccare le corde giuste!".
Secondo il Comitato gli spot violerebbero la regola dell'art. 22 CA che richiede alla pubblicità degli alcolici di favorire l'affermazione di modelli di consumo ispirati a misura, correttezza e responsabilità in quanto l'elemento centrale della comunicazione è costituito dall'uso-abuso dell'alcol: i calici rappresentati sono tutti decisamente pieni; i protagonisti sembrano collocati all'interno di un calice pieno di vino; e nello spot con il soggetto chitarrista la protagonista si mostra particolarmente euforica e distante dalla sobrietà. Gli spot contrasterebbero inoltre con la prescrizione dell'art. 22 secondo cui la comunicazione commerciale deve evitare di indurre il pubblico a ritenere che il consumo delle bevande alcoliche contribuisca all'efficienza sessuale: i messaggi sembrano infatti esaltare il prodotto come componente essenziale per favorire la relazione a due, agendo sull'allentamento dei freni inibitori. Infine gli spot contrastano anche con la regola dell'art. 22 secondo cui la pubblicità deve evitare di rivolgersi o fare riferimento anche indiretto ai minori, e rappresentare questi ultimi intenti al consumo di alcol in quanto i protagonisti appaiono molto giovani sia per le loro caratteristiche fisiche che per le attività a loro attribuite – praticare l'hip hop e suonare in un gruppo – rendendo palese l'indirizzamento dei messaggi a un target adolescenziale.
La resistente si è opposta alle censure del Comitato ricordando anzitutto che il Brachetto è un vino frizzante di bassissima gradazione alcolica con un'abbondante presenza di zuccheri che rallenta l'assorbimento dell'alcol. Quanto alla contestazione del Comitato relativa al suggerimento di bere Brachetto in quantità, secondo il Consorzio, il tipo di bicchiere rappresentato nello spot sarebbe richiesto dalla tipologia di alcolico e i bicchieri sarebbero riempiti solo a metà. Il Consorzio osserva inoltre che lo spot riporta la dicitura "Bevi Brachetto responsabilmente". Per quanto attiene la contestazione relativa al collegamento fra il Brachetto e il successo sessuale, è stato eccepito che gli spot rappresenterebbero l'azione del bere Brachetto come conseguenza dello stato di benessere derivante dallo star bene con una persona, e non già come causa dello stesso. Quanto alla critica relativa al target degli spot, secondo il Consorzio gli attori sarebbero più che maggiorenni e le attività cui si fa riferimento non sarebbero prerogativa degli adolescenti.
Il Giurì ha condiviso integralmente le motivazioni del Comitato di Controllo aggiungendo che la violazione dell'art. 22 del Codice non può essere esclusa dalla dicitura "Bevi Brachetto responsabilmente", perché il super è scritto a caratteri talmente piccoli e rimane sullo schermo per così poco tempo che non risulta leggibile neanche a un telespettatore particolarmente attento ai dettagli.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunziata contrasta con l'art. 22 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.