Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 38 bis/2010 del 20/4/2010 |
| Parti |
Wind Telecomunicazioni spa contro Telecom Italia spa |
| Mezzi |
stampa, televisione, Internet, radio |
| Presidente |
Spada |
| Relatore |
De Giorgi |
Sintesi
Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) in relazione ai messaggi pubblicitari concernenti il piano tariffario denominato "TraNoi" di "Impresa Semplice", indirizzato alla clientela business, ritenendoli in contrasto con l'art. 13, comma 2, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
A parere di Wind, l'uso da parte di Telecom dell'espressione "TraNoi" – evidenziata da caratteri di dimensioni sensibilmente superiori rispetto alle altre informazioni presenti – nell'ambito dei messaggi stampa, tv, Internet e radio configura violazione delle privative da essa vantate in relazione all'espressione "Noi", contravvenendo all'art. 13, 2º comma CA. In particolare, Wind ha affermato che Telecom avrebbe inteso approfittare del significato di qualità e di convenienza acquisito dal segno "Noi" grazie all'investimento in attività di comunicazione di notevoli risorse da parte di Wind per creare una forte associazione tra questo segno identificativo e le opzioni proposte per parlare con una determinata categoria di utenze a condizioni vantaggiose: "Noi 2", "Noi 2 Big", "Noi Wind", "Noi Tutti", "Noi Tutti per 2", "Noi Tutti per 3", "Noi Italy" e "Noi Wind Big", "Noi Wind SMS", "Noi Tutti SMS", "Noi Tutti SMS per due" e "Noi Tutti SMS per tre".
Telecom ha chiesto il rigetto della domanda di Wind sostenendo che non vi sia alcuna confondibilità fra le due pubblicità in quanto nei propri messaggi l'espressione "TraNoi" viene sempre accompagnata dalla locuzione "Impresa Semplice", mentre l'utilizzo del pronome "Noi" da parte di Wind avviene sempre in associazione ad altre espressioni. Ad avviso di Telecom, inoltre, Wind non avrebbe offerto prova dell'associazione da parte del pubblico dell'espressione "Noi" ai suoi servizi, né avrebbe dimostrato la sussistenza di quel divario di notorietà che renderebbe proficuo l'agganciamento alla comunicazione di Wind da parte di Telecom.
Il Giurì ha osservato che i messaggi non sono confondibili tra di loro nonostante la condivisione di una parola d'uso comune – una particella grammaticale qual è un pronome, in sé di dubbia appropriabilità come marchio. Il Giurì ha inoltre rilevato che il pronome "Noi" assolve funzioni diverse nei due messaggi: nella campagna di Telecom infatti evoca l'appartenenza a una comunità aziendale di chi comunica alle condizioni della tariffa promossa; le campagne Wind invece integrano il pronome – variamente associato ad altre cifre verbali – in contesti comunicazionali di finzione o di puro entertainment, destinati alla clientela consumer. Secondo il Giurì infine i messaggi non sono confondibili tra di loro in ragione della forte distanza grafica, verbale e soprattutto "ambientale" che intercorre tra di essi, circostanza che esclude il fatto che il pronome "Noi" possa alterare il processo di selezione dei consumatori a favore del second comer (Telecom) e a detrimento del preutente (Wind). Tale rilievo è confortato da indizi gravi, precisi e concordanti di una maggior notorietà – presso il pubblico – di Telecom, il che osta alla prospettazione di travaso di valenza promozionale del pronome in questione.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la campagna pubblicitaria contestata non è in contrasto con l'art. 13, co. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.