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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 38/2010 del 25/3/2010
Parti Telecom Italia spa contro Wind Telecomunicazioni spa
Mezzi affissioni
Presidente Spada
Relatore De Giorgi

Sintesi

Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) ha proposto ricorso ex art. 36 CA contro Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) in riferimento a un messaggio affissionale diffuso nelle maggiori città italiane la cui headline recita "Wind Internet Key da 39€ con 40€ di traffico". Segue, al di sotto della raffigurazione di vari modelli di Internet key, la nota: "Sim dati ricaricabile con 10€ di traffico incluso più 5€ di credito/mese per sei mesi per chi attiva la promo internet pack entro il 21/03/2010, Per maggiori info visita il sito www.wind.it".
Ad avviso di Telecom, l'impostazione generale del messaggio sarebbe ingannevole in quanto enfatizzerebbe, attraverso la grandezza e lo spessore dei caratteri, l'offerta di una "Internet key" e "40€ di traffico", relegando a una nota illeggibile l'avvertenza che si tratta di una promozione limitata nel tempo e che i 40€ di traffico sono in realtà frazionati in sei mesi e non erogati in un'unica soluzione, come lascerebbero intendere sia la headline che le raffigurazioni delle chiavette. Telecom osserva poi che nella sezione "Promo Internet Pack" del sito Wind si apprende che la fruizione del bonus è subordinata all'attivazione di una delle offerte "Mega" per navigare in Internet, offerte soggette a un canone mensile che lo stesso bonus non sarebbe sufficiente a coprire. Si osserva inoltre che sul sito viene prospettata un'ultima possibilità di utilizzo del bonus, ossia quella di "navigare in Internet pagando secondo le tariffe a consumo" ma che nulla viene specificato in ordine alle "tariffe a consumo" accessibili con il bonus. Pur volendo considerare che il consumatore abbia la possibilità di attivare l'offerta Wind "Easy Internet", tale offerta sarebbe valida solo "per il traffico Internet sviluppato in Italia mediante punto d'accesso internet.wind, con esclusione delle connessioni GSM e WAP": limitazione, questa, non esplicitata nel messaggio. La ricorrente evidenzia infine che nell'affissione non è indicata la velocità di trasmissione degli unici due modelli di chiavetta – tra quelli esibiti nel cartellone – acquistabili a 39€ (avendo tutti gli altri modelli un costo di 59€). Il messaggio sarebbe quindi decettivo anche sotto questo profilo, poiché il consumatore verrebbe indotto a credere di comprare un prodotto corrispondente allo standard di mercato di 7,2 Mbps, quando invece le chiavette disponibili a 39€ hanno una velocità di trasmissione di 3,6 Mbps.
Wind ha contestato la fondatezza delle censure avversarie sostenendo che la promozione in questione non è subordinata all'attivazione di uno specifico piano tariffario e che il credito di traffico acquisito può essere utilizzato dal consumatore su qualsiasi direttrice dei servizi dati. Sempre a parere di Wind, le informazioni veicolate nel messaggio contestato sarebbero pienamente fruibili da parte del pubblico, essendo il rapporto fra le dimensioni dei caratteri della headline e quelle della nota sensibilmente migliore (in termini di leggibilità) rispetto agli standard generalmente adottati dagli operatori pubblicitari. Sempre ad avviso della resistente, la headline non conterrebbe alcun riferimento alle modalità di erogazione del credito di traffico, né utilizzerebbe termini che possano lasciar intendere che il bonus sia già fruibile sulla Sim al momento dell'acquisto. La promessa "da 39€ con 40€ di traffico" sarebbe poi veritiera in quanto, aderendo alla promozione, il consumatore può effettivamente fruire di complessivi 40€ in termini di traffico dati, mentre le informazioni presenti in nota non smentiscono la portata della promessa contenuta nell'headline ma si limitano a specificare le modalità di accredito del traffico offerto. Per quanto riguarda la contestazione relativa alla mancata indicazione della velocità di trasmissione delle chiavette, si osserva che l'incipit dell'headline "Da 39€" e le immagini delle diverse chiavette promozionate evidenzierebbero un'offerta variegata sia in termini di prezzo sia in termini di caratteristiche tecniche.
Il Giurì ha osservato che l'offerta reale non deve presentare uno scarto sensibile in peius rispetto a quella che il consumatore medio può congetturare leggendo la headline. Nel caso in questione, la contrarietà all'art. 2 CA del messaggio è resa manifesta dal fatto che la natura promozionale dell'offerta non risulta evidente agli occhi del consumatore. Quest'ultimo rischia inoltre di essere indotto in errore sulle caratteristiche tecniche dei dispositivi in offerta promozionale perché l'affissione rappresenta chiavette sensibilmente eterogenee in ordine alla "potenza", mentre la headline si riferisce alla versione "base" e meno performante della chiavetta, senza che neppure le note legali lo rendano consapevole di tale importante condizionamento tecnico.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, nella misura in cui, per i dispositivi rappresentati e per l'incompletezza delle indicazioni nelle note in calce, può indurre in errore il consumatore sulle reali condizioni dell'offerta e, in questi limiti, ne ordina la cessazione.