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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 35/2010 del 25/3/2010
Parti RTI Reti Televisive Italiane spa contro Sky Italia srl
Mezzi televisione, radio
Presidente
e Relatore
Spada

Sintesi

RTI - Reti Televisive Italiane spa (di seguito: RTI) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Sky Italia srl (di seguito: Sky) in relazione alla campagna pubblicitaria "Chi ti darà di più", diffusa via radio e televisione a partire dalla prima decade di febbraio 2010, ritenendola in contrasto con gli artt. 1, 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso dell'istante, i messaggi contestati sarebbero volti a vantare un primato dell'offerta Sky sulla concorrenza, per ricchezza di contenuti, articolazione tematica e condizioni economiche, che non corrisponderebbe a verità. RTI sarebbe infatti identificata nei messaggi come "chi ti offre solo calcio", laddove invece la propria offerta di servizi televisivi a pagamento include quattro "pacchetti" di differenti contenuti, veicolando peraltro una rappresentazione denigratoria quando uno degli spot presenta un pallone da calcio che si sgonfia durante un controllo di sicurezza in un aeroporto. Scorretta sarebbe altresì la comparazione delle condizioni economiche, in quanto tace sulla circostanza che l'offerta Sky pubblicizzata è una promozione e che prevede un vincolo contrattuale di un anno, anziché trimestrale, come asserito nei messaggi. Infine, la pubblicità Sky sarebbe ingannevole nel momento in cui dichiara l'unicità dell'emittenza Sky per seguire i mondiali di calcio 2010, fatto smentito dalla notoria diffusione dell'evento in chiaro da parte della concessionaria pubblica.
Sky ha eccepito che, nonostante le offerte di pay-tv di Mediaset Premium siano politematiche, esse sarebbero comunque meno ricche delle proprie. RTI non avrebbe inoltre alcuna ragione per annoverarsi nella cerchia delle pay-tv che offrono "solo calcio". L'obiettivo degli spot sarebbe infatti quello di smentire uno stereotipo attestato presso gran parte dell'utenza, secondo il quale le pay-tv offrono soltanto emissioni relative a eventi calcistici. Veritiera sarebbe la rivendicazione di unicità nel consentire di assistere a tutte le partite dei mondiali di calcio. Che alcune partite siano trasmesse dal servizio pubblico televisivo non toglie infatti che solo Sky garantirebbe la diffusione di tutte le partite e in alta definizione. Quanto alle condizioni economiche, la resistente avrebbe assolto all'onere informativo indicando nei messaggi le principali condizioni contrattuali e rinviando contestualmente al numero telefonico o al sito Internet Sky per ottenere ulteriori informazioni. La contestata reticenza sul carattere promozionale dell'offerta (costo pubblicizzato limitato nel tempo) sarebbe infine emendata dal fatto che la programmazione dei messaggi è cessata venti giorni prima della data di scadenza dell'offerta.
Il Giurì ha ritenuto che indizi precisi e concordanti inducano ad assolvere le pubblicità denunciate dagli addebiti di contrasto con gli artt. 14 e 15 del Codice. Il mercato delle pay-tv annovera quattro concorrenti e questa circostanza rende opinabile secondo il Giurì che ai messaggi Sky possa oggettivamente attribuirsi valenza comparativa proprio con RTI. Inoltre, dato il carattere politematico dell'offerta Mediaset Premium, la dicitura "quelli che ti danno solo calcio", ad avviso del Giurì, non è univocamente riferibile a RTI. L'organo giudicante ha inoltre rilevato che non è stato contestato che nell'utenza media vi sia il convincimento che le tv a pagamento siano specializzate soprattutto nella trasmissione delle partite di calcio. Pertanto l'esigenza di correggere uno stereotipo ricorrendo a una comunicazione suggestiva sulla ricchezza tematica della propria offerta orienta la qualificazione della pubblicità Sky piuttosto come pubblicità iperbolica che comparativa. In questa prospettiva, la denigrazione colta nell'immagine del pallone da calcio che si sgonfia perde, dice il Giurì, la sua carica aggressiva.
Per quanto riguarda invece le contestazioni mosse dall'istante ai sensi dell'art. 2 del Codice, il Giurì ha rilevato che il regolamento contrattuale relativo all'offerta pubblicizzata è tale da provocare uno scarto rilevante tra l'attesa del consumatore suscitata dal claim e le condizioni economiche effettive di fruizione del servizio: i messaggi non chiariscono infatti che sottoscrivendo l'offerta gli utenti saranno vincolati per un anno all'abbonamento Sky, di cui solo per i primi tre mesi è previsto un canone a meno di 30 euro, che diventano 52 euro trascorso il periodo promozionale, considerando che il recesso anticipato comporta l'applicazione di una penale. Tale reticenza rende la comunicazione in contrasto con l'art. 2 del Codice.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, pronunciando nei limiti di cui all'ordinanza già letta in udienza, dichiara che la pubblicità contestata non è conforme all'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in quanto non esauriente sulle condizioni economiche dell'offerta, e ne ordina la cessazione.