Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 32/2010 del 19/3/2010 |
| Parti |
Wind Telecomunicazioni spa contro Vodafone Omnitel nv |
| Mezzi |
televisione |
| Presidente |
Gambaro |
| Relatore |
Vecchia |
Sintesi
Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Omnitel nv (di seguito: Vodafone) in relazione al telecomunicato che pubblicizza l'offerta "Vodafone Free", diffuso dalle principali emittenti televisive, ritenendolo in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nello spot lo speaker fuori campo dice: "Mai sentita una cosa così. Nasce Vodafone Free, per parlare gratis, senza scatto e senza canoni con i tuoi numeri Vodafone preferiti. Ti basta ricaricare!". Contestualmente appare in super la scritta: "Vodafone Free. Il nuovo piano per chiamare i tuoi numeri Vodafone preferiti". Sotto, sono evidenziate le seguenti informazioni: "Gratis"; "Senza scatto"; "Senza canoni". In corpo inferiore sono inoltre visualizzate ulteriori informazioni: "Ogni volta che ricarichi"; "Puoi scegliere fino a 10 numeri Vodafone". Infine, in corpo ancora inferiore, sono presenti altre informazioni: "Tariffa valida con una ricarica minima di 15 euro/mese"; "Max. 1000 minuti complessivi, per 30 giorni".
Secondo Wind, lo spot sarebbe incentrato su una falsa promessa di gratuità, in quanto, per poter accedere all'offerta promozionata, il consumatore dovrebbe sostenere una ricarica minima di 15 euro al mese. Inoltre, Wind ha rilevato la contraddizione sussistente tra l'illimitata promessa di gratuità e il limite massimo di 1000 minuti di conversazione al mese comunicato al pubblico attraverso la nota in sovrimpressione. Infine, si è evidenziato come, relativamente alla promessa di poter "scegliere fino a 10 numeri Vodafone" lo spot ometta di precisare che tale condizione è riservata esclusivamente a chi attiva la promozione on line e che diversamente l'offerta sarebbe valida solo verso un massimo di 3 numeri Vodafone.
La resistente ha evidenziato come, già attraverso l'ascolto del messaggio principale, il cliente venga informato della necessità di "ricaricare" per parlare "gratis". Quanto al contrasto notato da Wind tra "l'apparente illimitata promessa di gratuità veicolata attraverso lo speaker" e la presenza di un limite massimo di 1000 minuti, Vodafone ha sottolineato come nelle parole pronunciate dallo speaker non vi sia alcun cenno al concetto di illimitatezza. Infine, per quanto attiene al contrasto fra i 3 numeri accessibili gratuitamente con l'offerta base e l'affermazione contenuta nello spot relativa alla possibilità di chiamare fino a 10 numeri, Vodafone ha affermato che nel claim viene indicata la possibilità di "parlare gratis senza scatto e senza canone con i tuoi numeri Vodafone..."; pertanto non viene promesso al cliente di poter parlare con tutti i numeri Vodafone.
Il Giurì ha ritenuto che il messaggio in esame, per la maniera in cui fornisce il proprio contenuto, sia tale da indurre in confusione il consumatore. Infatti l'affermazione dello speaker "per parlare gratis con i tuoi numeri Vodafone preferiti. Ti basta ricaricare!" trasmette il concetto (ribadito dalle prime scritte che compaiono, grandi e leggibili) che con questa tariffa si possa parlare gratuitamente per un tempo illimitato. Il limite dei 1000 minuti è precisato solo nella riga finale del super, in corpo piccolo e in chiusura di un testo molto lungo e quindi di lettura molto difficoltosa. In secondo luogo, il Giurì ha ritenuto decettiva l'affermazione "basta ricaricare" unita al testo in corpo medio "ogni volta che ricarichi", dal momento che in realtà si chiede di effettuare una ricarica di almeno 15 euro al mese e dato che anche questa informazione compare solo in corpo molto piccolo e all'interno dello stesso lungo testo. Inoltre, la scritta in corpo medio riporta anche l'affermazione "puoi scegliere fino a 10 numeri Vodafone", senza alcuna menzione del fatto che questa possibilità è valida solo in caso di attivazione on line della promozione.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.