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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 31/2010 del 19/3/2010
Parti Vodafone Omnitel nv contro Wind Telecomunicazioni spa
Mezzi televisione, Internet
Presidente Gambaro
Relatore Vecchia

Sintesi

Vodafone Omnitel nv (di seguito: Vodafone) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) in relazione alla campagna per l'offerta "Noi tutti SMS", diffusa a partire dall'1 marzo sulle principali emittenti televisive e sulla corrispondente pagina Web, ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nel finale dello spot contestato compare un super a lettere arancioni con il claim: "Noi tutti SMS. Fino a 300 SMS verso tutti da 2,5 €/mese". Vengono poi aggiunte in corpo minore le parole "per 3 mesi", mentre uno speaker fuori campo pronuncia la frase "Noi tutti SMS da 2 euro e cinquanta. Invii fino a 300 SMS verso tutti". Nel frattempo in corpo ancora inferiore compaiono nella parte bassa dello schermo le frasi: "scade l'11/4/10. SMS nazionali", "Noi tutti SMS. 100 SMS/2.5 €/mese", "Noi tutti SMS x2. 200 SMS/4.5 €/mese", "Noi tutti SMS x3. 300 SMS/6 €/mese", "Attivazione 4 € per opzione, gratis per i nuovi clienti fino al 9/5/10", "Info Wind.it". Nella pagina Web contestata, viene affiancato a un fotogramma dello spot il claim "Noi tutti SMS. Fino a 300 SMS verso tutti da 2.5 €/mese per 3 mesi", mentre un link attivabile con il bottone "informati qui" porta a una pagina in cui è descritta compiutamente l'offerta relativamente a: l'esistenza di uno sconto del 50%; la data limite per l'adesione (11 aprile) e la durata dello sconto (i primi 3 mesi); il costo dei piani durante e dopo la promozione.
Secondo Vodafone, nello spot e nella prima pagina del sito Web viene comunicata una promessa decettiva, ossia la possibilità di inviare 300 SMS verso tutti a un costo di 2.5 € al mese, mentre in realtà per poter inviare 300 SMS è necessario corrispondere il pagamento di un canone pari a 6 €, che allo scadere della promozione diventano 12 €. Quanto alle specifiche riportate nello spot in super, Vodafone ritiene che esse non siano percepibili dal consumatore medio, in quanto compaiono velocemente, sono in caratteri minuti, bianchi su sfondo bianco e si trovano nella parte inferiore dello schermo, contravvenendo così all'obbligo previsto dall'art. 20 CA.
L'opponente ha evidenziato come, a suo parere, le informazioni in nota nello spot chiariscano la portata dell'affermazione veicolata mediante lo speaker e il super, e come siano presenti tutte le informazioni necessarie ai fini della corretta comprensione dell'offerta, poiché le verbalizzazioni del claim e del super sono integrate e chiarite dalle note in sovrimpressione. A parere di Wind, le stesse considerazioni sono valevoli anche per il messaggio Internet. Quanto alla supposta contrarietà dello spot all'art. 20 CA, Wind ha osservato come in esso sia indicato il prezzo applicato a ciascuna opzione durante la promozione, che tali condizioni sono valevoli per 3 mesi, che la promozione scade l'11/4/2010 e afferma che il super utilizza caratteri di dimensioni considerevoli ed è presente in video per un tempo sufficiente e che le note sono parimenti leggibili in termini di corpo e di permanenza ed è inoltre presente un esplicito rinvio al sito Web.
Il Giurì ha ritenuto che la scelta operata da Wind di evidenziare nel claim i due termini estremi dell'offerta (il costo più basso "da..." e la quantità di SMS maggiore "fino a...") possa trarre in inganno i consumatori e sia pertanto in contrasto con l'art. 2 CA, poiché manca un'effettiva corrispondenza fra i due termini, che in realtà appartengono ciascuno a un'offerta specifica diversa. Il Giurì ha inoltre osservato che le scritte che compaiono in sovrimpressione nella parte bassa dello schermo e che aggiungono molte informazioni essenziali, correggendo e completando quanto viene espresso dal claim, siano di difficilissima lettura. Di conseguenza, lo spot appare anche in contrasto con l'art. 20 in quanto le indicazioni circa il contenuto della favorevole occasione d'acquisto e la scadenza dell'offerta o mancano del tutto (indicazione dello sconto) o sono troppo difficoltosamente percepibili (scadenza).

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.