Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 25/2010 del 17/3/2010 |
| Parti |
Telecom Italia spa contro Opitel spa |
| Mezzi |
stampa, televisione |
| Presidente |
Gambaro |
| Relatore |
Leonini |
Sintesi
Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Opitel spa (di seguito: Opitel) in relazione a un messaggio stampa, uno spot pubblicitario e due telepromozioni aventi a oggetto l'offerta di servizi di telefonia e ADSL di Opitel contraddistinta dal marchio "Teletu". Quanto al messaggio stampa, che compara l'offerta denominata "Tutto per te" con quella di Telecom "Internet senza limiti", esso sarebbe in contrasto con gli artt. 2 e/o 15, 20 e 13, 2º comma, 14 del Codice per i seguenti motivi: la posizione della scritta "entro il 11.2.2010" farebbe ritenere che questa sia la data di scadenza dell'offerta Telecom e non di quella di "Teletu"; l'indicazione che l'offerta vale solo per le nuove attivazioni omette di informare che chi è già cliente Opitel non può usufruire della promozione; la body copy rinvia al sito Internet per le informazioni sulla copertura mentre in realtà in esso è accessibile un sistema per verificare se l'offerta è attivabile al proprio numero di telefono. Il comunicato infine, richiamando il claim della campagna di Telecom, configurerebbe un indebito agganciamento alla pubblicità di Telecom. Quanto allo spot, secondo l'istante esso configurerebbe violazione dell'art. 2 e/o 20 del Codice per i seguenti motivi: il super che riporta le limitazioni dell'offerta non sarebbe fruibile; vi è contenuta la promessa dello sconto del 60%, decettiva in quanto incombe l'onere della relativa prova su "Teletu"; sarebbe omesso, infine, il riferimento alle nuove attivazioni e l'indicazione di tutte le componenti di costo. Per quanto riguarda le telepromozioni, la prima sarebbe decettiva perché nella parte relativa all'offerta non viene indicato che essa è valida solo nel caso in cui l'attivazione possa avvenire su rete "Teletu"; la seconda sarebbe decettiva anche per l'utilizzo dell'espressione "Edizione limitata" in relazione a una promozione limitata temporalmente ma non quantitativamente.
La resistente ha eccepito che il messaggio stampa opera un confronto obiettivo sul prezzo reale delle due offerte e che la headline "Internet senza limiti? A soli 3 euro in più? A conti fatti, conviene Teletu" non si appropria della notorietà di Telecom ma è funzionale a illustrare i termini del confronto. Quanto alla locuzione "Nuove attivazioni", Opitel ha affermato che essa è ampiamente utilizzata dagli operatori di telecomunicazioni per segnalare che determinate offerte sono riservate ai nuovi clienti. La data dell'11 febbraio 2010 sarebbe chiaramente riferita all'offerta di "Teletu" e non a quella di Telecom. Quanto allo spot televisivo, afferma Opitel che esso offre tutte le informazioni rilevanti e che il super è pienamente fruibile. Non sussisterebbe neppure ingannevolezza in relazione allo sconto del 60% poiché il messaggio oggetto di censura non è relativo a piani che prevedono scatti alla risposta. Analoghe difese ha svolto Opitel in relazione alle due telepromozioni, aggiungendo quanto alla seconda che l'uso dell'espressione "Edizione limitata" è effettuato quale sinonimo di promozione.
Il Giurì ha osservato che nel messaggio stampa la circostanza che la tariffa pubblicizzata di 12 euro al mese abbia durata limitata, con scadenza al 1º settembre 2010, e che dopo tale data il costo mensile sia di euro 29,90 non è adeguatamente indicata, essendo ricavabile solo dalle note informative ove compare in caratteri inadeguati e sproporzionati rispetto al contenuto del messaggio principale. Il Collegio ha ritenuto invece che le altre doglianze di Telecom nei confronti del messaggio stampa siano infondate poiché esso è diretto ai non abbonati Opitel. Quanto alla pretesa violazione dell'art. 13, 2º comma, che vieta qualsiasi sfruttamento del nome, del marchio, della notorietà e dell'immagine aziendale altrui, se inteso a trarne per sé un ingiustificato profitto, il Collegio ha rilevato che nella specie non sussiste nessun agganciamento, essendo limitato il riferimento a Telecom a quanto necessario per effettuare la comparazione. Il Giurì ha ritenuto inoltre che lo spot e le telepromozioni contestati, aventi a oggetto l'offerta di servizi di telefonia e ADSL, illustrino adeguatamente le condizioni essenziali a eccezione dell'esclusione delle chiamate di telefonia mobile, non apparendo evidente dai messaggi che l'offerta "tutto compreso" riguarda, oltre all'ADSL, le sole chiamate verso i telefoni fissi, e che pertanto solo per il profilo da ultimo indicato siano in contrasto con l'art. 2 del Codice. Al Collegio non è apparso infine decettivo l'utilizzo dell'espressione "Edizione limitata", poiché dall'insieme del messaggio emerge chiaramente il carattere esclusivamente temporale della limitazione dell'offerta.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità a stampa è in contrasto con l'art. 2 CA perché non evidenzia in modo adeguato la durata della tariffa promozionale e ne ordina la cessazione; dichiara che gli spot e le telepromozioni contestate sono in contrasto con l'art. 2 CA nella misura in cui non chiariscono adeguatamente che l'offerta non riguarda chiamate verso cellulari e in questi limiti ne ordina la cessazione.