Logo IAP Logo IAP

Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 22/2010 del 30/3/2010
Parti Unione Nazionale Industria Conciaria contro Kao srl, Morellato spa
Mezzi Internet
Presidente Spada
Relatore Iudica

Sintesi

L'Unione Nazionale Industria Conciaria (di seguito: UNIC) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Kao srl in relazione al contenuto di una pagina Internet accessibile sul sito web www.gioie.it, che pubblicizza alcuni prodotti a marchio Morellato spa consistenti in due portachiavi e un bracciale in "ecopelle".
Ad avviso della ricorrente, l'utilizzo della dicitura "ecopelle" nella descrizione dei prodotti integrerebbe una inosservanza degli artt. 1 e 2 del Codice, poiché indurrebbe i consumatori a credere che le componenti degli oggetti siano in pelle e realizzate nel rispetto di standard ecologici. Secondo UNIC inoltre l'impiego di tale termine contrasterebbe con l'art. 13, per violazione del diritto sui marchi collettivi "Vera Pelle" di cui l'istante è titolare, e con l'art. 14, in quanto l'espressione "ecopelle" comporterebbe una denigrazione dei prodotti in vera pelle, implicitamente rappresentati come antiecologici.
La resistente ha eccepito il difetto di legittimazione della ricorrente ad adire il Giurì, in quanto UNIC – benché titolata in linea generale ad agire a tutela delle imprese produttrici di pelli – non potrebbe tuttavia agire nei confronti di soggetti non legati da rapporti di concorrenza attuale o potenziale con tali imprese, e Morellato è azienda esclusivamente attiva nel settore della produzione e commercializzazione di orologi e gioielli. Nel merito ha eccepito che i prodotti pubblicizzati sono realizzati con un composto che giustificherebbe la definizione di "ecopelle", espressione che designa un materiale sintetico dall'aspetto simile alla pelle ma ottenuto senza il sacrifico di parti animali e che corrisponde all'accezione e all'uso corrente affermatisi da parte delle imprese e dei consumatori in svariati ambiti merceologici. Il messaggio sarebbe perciò conforme all'art. 2, posto che il termine contestato indica ai consumatori una caratteristica oggettiva di composizione dei prodotti. Secondo Morellato inoltre la pubblicità non integrerebbe una violazione dell'art. 13, poiché la formula "ecopelle" non evoca né la grafica né la parte denominativa del marchio collettivo "Vera Pelle" e, quanto all'inserimento della parola "pelle" accompagnata dal prefisso, si tratta di un vocabolo di uso generale con valenza descrittiva. Il termine in esame, si è osservato infine, non sarebbe utilizzato per denigrare il prodotto in vera pelle o comunque per connotarlo negativamente, avendo solo la finalità di differenziare presso il pubblico gli oggetti reclamizzati in ragione del materiale, il che esclude una inosservanza dell'art. 14 del Codice.
Il Giurì ha innanzitutto rilevato che la ricorrente UNIC risulta legittimata e portatrice di interesse ad agire nel caso in esame, a prescindere dal diverso settore di ordinaria attività aziendale della resistente Morellato, in considerazione dell'oggetto concreto della pubblicità denunciata. La società Kao infatti opera nell'interesse della società Banzai, che fa parte della Federazione Operatori Web, il cui statuto dà atto dell'adesione allo IAP e impegna gli associati all'osservanza del Codice di Autodisciplina. Il vincolo di osservanza si estende quindi anche a Kao, secondo il Giurì, posto che l'accettazione del sistema autodisciplinare da parte della capogruppo può estendersi verticalmente alla società consociata che risulti agire come strumento.
Ha quindi osservato che il termine "ecopelle" ha assunto nell'uso corrente, anche presso il pubblico dei consumatori, un significato che tende a trascendere i concetti di "pelle" e di "ecologia", per designare semplicemente, senza altre particolari implicazioni, un certo tipo di materiale non naturale: una sorta di tessuto sintetico simile alla pelle, ma solo nell'aspetto ottenuto artificialmente, un tempo più prosaicamente indicato con l'espressione di "finta pelle" o "similpelle". La considerazione oggettiva del linguaggio corrente ha fatto ritenere al Giurì che nell'attuale percezione del pubblico il termine venga decodificato in modo sostanzialmente corretto, scongiurando così il rischio di confusione con la materia della pelle naturale. Sulla base dei medesimi rilievi, il Giurì ha ritenuto inoltre che il termine non comporti un effetto denigratorio verso i prodotti in pelle e nei confronti delle imprese produttrici e che non si possa ravvisare violazione o sfruttamento abusivo del marchio "Vera Pelle".
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, ritenuto che la vertenza rientra nella propria cognizione, dichiara che la pubblicità denunciata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.