Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 21/2010 del 30/3/2010 |
| Parti |
H3G spa contro Telecom Italia spa |
| Mezzi |
televisione |
| Presidente |
Spada |
| Relatore |
Ferrari |
Sintesi
La H3G spa (di seguito: H3G) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) e di Publitalia '80 spa in riferimento a una campagna pubblicitaria di Tim, svolta attraverso uno spot televisivo apparso, per esempio, su Canale 5 in data 11 gennaio 2010, ritenendola in contrasto con gli artt. 1, 2 e 21 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nello spot, ambientato in uno stadio di calcio, un'avvenente testimonial pronuncia la frase "Vinci lo stadio con Tim" calciando in alto un pallone che esploderà poi nello spazio. Lo spot è accompagnato da una voce fuori campo e da alcuni super che annunciano rispettivamente: "Manda un SMS gratis al 40404 con il nome della tua squadra e vinci 2 biglietti per vederla. Da Tim" e "SMS gratis al 40404", "Solo per i clienti Tim". Alcune note legali, inoltre, riferiscono: "Scade il 6 maggio 2010. Per il regolamento completo vai su www.vincilostadio.tim.it", "Montepremi complessivo 144.000 euro. I biglietti si riferiscono alla partita in cui la squadra gioca in casa". Si tratta di precisazioni che, secondo la ricorrente, compaiono fugacemente e "in caratteri piccolissimi", risultando così incompatibili con la normale fruizione del mezzo televisivo.
Ad avviso di H3G, lo spot sarebbe innanzitutto ingannevole in quanto con l'espressione "Vinci lo stadio con Tim" lascerebbe intendere che, attraverso il semplice invio di un SMS gratuito, l'utente otterrà certamente i biglietti d'ingresso per lo stadio, laddove l'invio del messaggio non è altro che una condizione per partecipare a un concorso. La pubblicità sarebbe altresì ingannevole ai sensi dell'art. 21, in quanto ometterebbe di rendere noti all'utente "chiaramente ed agevolmente le condizioni di partecipazione, i termini di scadenza e i premi", nonché "il loro numero e valore complessivo, le modalità di assegnazione e i mezzi con cui verranno resi noti i risultati".
Telecom ha contestato la fondatezza delle censure avversarie sostenendo che l'espressione "vinci", associata a un'azione da compiere, è comunemente utilizzata nei concorsi a premi e che nessun consumatore potrebbe essere indotto a credere che essa garantisca certezza di vittoria. Riguardo alle censure ex art. 21 CA, la resistente ha sottolineato che i super sono leggibili e che rimangono sullo schermo per 5 secondi sui 15 complessivi dello spot. Infine, è stato invocato il "principio di variabilità" di cui all'art. 16 CA, precisando che i dettagli dell'offerta possono essere conosciuti collegandosi al sito indicato nel super.
Il Giurì ha ritenuto impensabile che l'utente medio possa cadere nell'equivoco di credere che Tim offra gratuitamente a tutti i propri clienti, a seguito dell'invio di un messaggio, due biglietti per tutte le successive partite di campionato. Tuttavia, il messaggio è ad avviso del Giurì ingannevole relativamente al super che, pur rivelando particolari importanti dell'offerta, ne tace altri. Né vale al riguardo secondo il Giurì il rilievo della resistente sul cd. principio di variabilità, dal momento che l'art. 16.2 CA, che ammette la possibilità di sintetizzare i messaggi quando si tratta di "enunciazioni generiche", non esime l'inserzionista dal rendere noti elementi che sono specifici e rilevanti per la comprensione dell'offerta. Infine, il Giurì ha giudicato insufficiente la visibilità del super, sia per la velocità con cui scorrono le parole, sia per i caratteri minuscoli che le rendono praticamente illeggibili.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata non è conforme all'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in ragione della insufficiente visibilità e della incompletezza della nota in calce. E in questi limiti ne ordina la cessazione.