Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 20/2010 del 9/3/2010 |
| Parti |
BSH Elettrodomestici spa contro Whirlpool Europe srl |
| Mezzi |
televisione, Internet |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Liserre |
Sintesi
BSH Elettrodomestici spa ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Whirlpool Europe srl in relazione al telecomunicato e al sito Internet volti a promuovere le lavatrici "Carisma", appartenenti alla gamma "Sesto Senso", ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso dell'istante le comunicazioni veicolerebbero plus prestazionali non corrispondenti al vero, in quanto sarebbe carente di prova il claim "Ho unito l'acqua al vapore per essere più forte sulle macchie e delicata sui tessuti" presente nello spot. Allo stesso modo indimostrato sarebbe il vantato risparmio energetico ("–50% energia acqua tempo"), in quanto il raffronto tra le schede tecniche delle lavatrici Whirlpool e quelle di altre lavatrici smentirebbe tale promessa. Illecita sarebbe infine la comparazione effettuata sul sito Web, dove si afferma che il prodotto consentirebbe "performance eccezionali" per l'utilizzo di una tecnologia innovativa non presente nelle lavatrici tradizionali.
La resistente ha eccepito che le caratteristiche delle lavatrici vantate sarebbero veritiere e supportate da una relazione tecnica predisposta da un centro tedesco del Gruppo, così come corrispondente a verità sarebbe la promessa di un risparmio del 50% di energia, acqua e tempo, giustificato dalla presenza di un particolare sensore che rileva esattamente la dimensione del carico adeguando automaticamente il ciclo di lavaggio con risparmi fino al 60% di energia. A tal fine non sarebbe corretto il confronto tra le schede tecniche, perché queste non terrebbero conto delle funzioni innovative delle lavatrici pubblicizzate. Peraltro i dati tecnici forniti dall'istante riguarderebbero lavatrici con diversa capacità di carico, non consentendo perciò una corretta comparazione. Lo spot non instaurerebbe infine nessuna comparazione indiretta, così come il riferimento in chiave comparativa alle lavatrici tradizionali presente sul sito sarebbe veritiero e in alcun modo censurabile.
Il Giurì ha ritenuto che l'esame delle pubblicità evidenzia la rivendicazione di una tecnologia innovativa che caratterizzerebbe la lavatrice Whirlpool, assicurando all'utilizzatore della stessa vantaggi in ordine al lavaggio dei tessuti e risparmio notevole di energia, acqua e tempo di impiego della macchina. In simile contesto comunicazionale particolarmente perentorio, ha affermato il Giurì, le promesse devono essere sorrette da prove idonee ad attestarne la veridicità, prove che nel caso di specie secondo il Giurì sono mancate. La relazione tecnica prodotta infatti è stata predisposta da un laboratorio interno al Gruppo, risolvendosi così in una sorta di autocertificazione, ininfluente ai fini e per gli effetti dell'art. 2 CA. Il messaggio su Internet non si sottrae infine, secondo il Giurì, alla tentazione di effettuare una comparazione tra la lavatrice reclamizzata e le altre lavatrici non dotate della vantata tecnologia innovativa, incorrendo, per questo verso, anche nella violazione dell'art. 15 CA.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che lo spot televisivo è in contrasto con l'art. 2 e che il messaggio Web su Internet è in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.