Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 9 bis/2010 del 3/3/2010 |
| Parti |
Telecom Italia spa contro Fastweb spa |
| Mezzi |
Internet |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Liserre |
Sintesi
Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti Fastweb spa (di seguito: Fastweb) in relazione ai messaggi relativi alle offerte "Naviga Casa" e "Parla & Naviga Casa", diffusi sul sito Internet Fastweb, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso di Telecom i due messaggi sarebbero ambigui e omissivi in ordine alla scadenza delle offerte, in quanto alcune caselle a comparsa sul sito lascerebbero intendere che il termine sia il 3 gennaio 2011, laddove sarebbe invece il 28 febbraio 2010. I messaggi parlano inoltre di "tecnologia wholesale", senza che tale espressione venga chiarita; le finestre a comparsa informano altresì che in caso di recesso "dovranno essere versate le rate mancanti in un'unica soluzione", senza che vengano date indicazioni sull'individuazione delle rate mancanti; riguardo alla promozione relativa a un "PC in regalo", sul sito comparirebbero cinque modelli di PC diversi da quello promozionato e non corrisponderebbe neppure il costo dell'offerta.
Fastweb ha eccepito che: la promozione relativa a un "PC in regalo" è già stata oggetto della decisione del Giurì n. 110/09, che avrebbe escluso la decettività del messaggio; le promozioni Fastweb durano fintanto che appaiono sul sito; l'incongruenza tra i costi dell'offerta indicati sarebbe frutto di un errore materiale del programmatore del sito, corretto dopo pochi giorni e che in ogni caso non avrebbe avuto alcuna incidenza per i consumatori che in quel breve periodo hanno aderito all'offerta.
Il Giurì ha ritenuto fondata l'istanza di Telecom. Ha ritenuto che la mancata autosufficienza dei messaggi in ordine agli elementi essenziali della durata e dei costi sia certamente tale da disorientare il consumatore, precludendogli scelte contrattuali consapevoli. Né varrebbe secondo il Giurì invocare, come fa Fastweb, l'insussistenza di un effettivo pregiudizio in capo ai singoli che hanno aderito all'offerta, giacché è evidente che la correttezza della pubblicità va valutata ex ante, cioè con riferimento all'intera platea dei potenziali suoi destinatari.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che i messaggi contestati da Telecom in via riconvenzionale sono in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.
Dichiara che non ricorrono gli estremi di cui all'art. 40 del Codice.