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| Pronuncia | n. 25/2010 del 17/3/2010 |
| Parti | Telecom Italia spa contro Opitel spa |
| Mezzi | stampa, televisione |
| Presidente | Gambaro |
| Relatore | Leonini |
Prodotto
Servizi telefonia e ADSL
Messaggi
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Dispositivo
"Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità a stampa è in contrasto con l'art. 2 CA perché non evidenzia in modo adeguato la durata della tariffa promozionale e ne ordina la cessazione; dichiara che gli spot e le telepromozioni contestate sono in contrasto con l'art. 2 CA nella misura in cui non chiariscono adeguatamente che l'offerta non riguarda chiamate verso cellulari ed in questi limiti ne ordina la cessazione."
(Art. 2 - Comunicazione commerciale ingannevole)