|
|
| Pronuncia | n. 110/2009 del 4/12/2009 |
| Parti | Telecom Italia spa contro Fastweb spa |
| Mezzi | televisione |
| Presidente e Relatore |
Ferrari |
Sintesi
Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Fastweb spa (di seguito: Fastweb) in relazione allo spot relativo all'offerta dei servizi di telefonia fissa e ADSL di Fastweb, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Lo spot, che ha per protagonisti Valentino Rossi e il comico Paolo Cevoli, veicola la promessa al consumatore che il passaggio a Fastweb gli porterà in regalo un PC.
In realtà, ad avviso dell'istante, tale promessa sarebbe decettiva, in quanto solo in super scritti a caratteri minimi e che appaiono velocissimi sullo schermo si precisa: "Promo valida solo per chi si abbona a NavigaCasa o Parla&NavigaCasa entro il 30/11/09, è raggiunto direttamente da rete FWI, con linea già attiva e richiesta di mantenere il proprio numero telefonico, e con metodo di pagamento inerziale"; "Costi massimi di attivazione € 78,90 e disattivazione € 70,00. Sconto sul PC di € 9,90 sul canone mensile. Vincolo di durata 36 mesi. In caso di recesso anticipato la promo decade con pagamento delle rate PC residue", super che sarebbero in alcune parti di significato oscuro per i consumatori in merito alle condizioni, alle limitazioni e alla stessa natura della promozione. Inoltre solo sul sito Internet di Fastweb si apprenderebbe che l'offerta è valida solo "fino ad esaurimento scorte".
Fastweb ha eccepito che l'attribuzione di un regalo sarebbe compatibile con l'imposizione di un onere come quello imposto, che consiste nel mantenimento in vita per un certo periodo di un contratto già in essere, liberamente sottoscritto. Tale pratica rientrerebbe infatti in una prassi consolidata e seguita da tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazioni, al fine di evitare che i clienti una volta ottenuto l'omaggio passino alla concorrenza. Nel breve tempo a disposizione di uno spot, il messaggio contestato, ad avviso della resistente, fornirebbe attraverso i super tutte le informazioni di cui ha bisogno il consumatore per prendere la propria decisione.
Il Giurì ha ritenuto che non sia in discussione la natura giuridica del rapporto contrattuale che Fastweb propone al consumatore, o se sia valida o meno una tale proposta contrattuale, ma esclusivamente il tenore del comunicato commerciale, ovvero se lo stesso sia idoneo o meno a rendere i destinatari edotti sugli elementi essenziali del contratto che viene loro suggerito di stipulare. Il Giurì ha ritenuto che i super contenenti le limitazioni cui è subordinata la consegna del PC, pur non sovrapponendosi alla scenetta che ha per protagonisti Paolo Cevoli e Valentino Rossi, siano comunque costretti in uno spazio temporale talmente ristretto da renderne pressoché impossibile la lettura, per il corpo minuscolo dei caratteri, in palese contrasto con l'evidenza con cui invece viene "strillata" l'offerta di un PC "gratis" o "in regalo". Pertanto, i destinatari del messaggio non sono stati messi in condizione di accorgersi che la consegna del PC è subordinata alla sottoscrizione, o al mantenimento in vita, di un contratto della durata di 36 mesi il cui recesso anticipato comporta effetti giuridici rilevanti per la parte recedente. Inoltre alcune delle limitazioni imposte al consumatore sono prima facie criptiche, e manca il riferimento nello spot a una condizione non irrilevante come "salvo esaurimento scorte".
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che lo spot televisivo contestato non è conforme agli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e ne ordina la cessazione.