Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 109/2009 del 4/12/2009 |
| Parti |
Centrale del Latte di Roma spa contro Ariete Fattoria Latte Sano spa |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Spada |
| Relatore |
Di Cataldo |
Sintesi
Centrale del Latte di Roma spa (di seguito: Centrale del Latte) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Ariete Fattoria Latte Sano spa (di seguito: Ariete) in relazione al messaggio relativo al prodotto "Latte Sano" apparso su "la Repubblica", "Il Messaggero" e "Il Tempo", ritenendolo in contrasto con l'art. 42 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto inottemperante alla pronuncia n. 85/2009, che ne aveva riconosciuto sotto diversi profili il contrasto con l'art. 2 CA.
La modifica del claim "Latte Sano, l'unico romano al cento per cento" in "Latte Sano, l'unico latte fresco romano al cento per cento" sarebbe ad avviso di Centrale del Latte irrilevante e inidonea ad attenuare l'ingannevolezza già rilevata. Allo stesso modo indifferente sarebbe la modifica del claim "arriva a tavola prima degli altri" con l'affermazione "arriva a tavola in pochissimo tempo", in quanto sebbene eviti il vanto di primato, sarebbe comunque ingannevole per il consumatore, in relazione a quanto deciso dal Giurì. Infine anche la sostituzione del claim "è il più fresco, il più prezioso" con la frase "è ancora più fresco, ancora più prezioso" non supererebbe la censura di inottemperanza, in quanto enfatizzerebbe ulteriormente il vanto di freschezza ritenuto ingiustificato dal Giurì.
Ariete ha eccepito di aver correttamente ottemperato alla decisione, modificando le parti del messaggio che sono state oggetto di censura. Ha inoltre affermato di non condividere la motivazione del Giurì in merito alla mancata prova dell'origine geografica del proprio prodotto, in quanto l'etichetta del luogo di mungitura apposta per legge sarebbe sufficiente a tal fine.
Il Giurì ha ritenuto che il messaggio diffuso da Ariete dopo la pronuncia n. 85/2009 sia del tutto equivalente al messaggio già censurato. Lo scarto fra i contenuti delle due comunicazioni è stato ritenuto minimo, tale da non assumere rilevanza ai fini della loro valenza comunicazionale. Anche la piena coincidenza iconografica è stata ritenuta una conferma dell'identità dei due messaggi. Ha pertanto riconosciuto l'inottemperanza alla suddetta decisione, disponendo di darne notizia al pubblico mediante comunicazione sugli stessi mezzi che hanno ospitato il messaggio illecito.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata costituisce inosservanza della decisione n. 85/09 e ne ordina la cessazione. Dispone che a cura dell'Istituto e a spese della parte ricorrente sia pubblicato, per una volta sola, sui quotidiani "Il Tempo" e "Il Messaggero", un comunicato.