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| Pronuncia | n. 106-107-111-108/2009 del 9/12/2009 |
| Parti | Vodafone Omnitel nv e OPITEL spa (già Tele2 spa), Wind Telecomunicazioni spa, Tiscali Italia spa, Fastweb spa contro Telecom Italia spa |
| Mezzi | televisione |
| Presidente | Gambaro |
| Relatore | Liserre |
Sintesi
Le società istanti, tutte operanti nel settore delle telecomunicazioni, hanno chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia spa, in relazione al telecomunicato e ai messaggi stampa relativi all'offerta "Telecom Impresa Semplice", ritenendoli in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso delle istanti l'impostazione delle comunicazioni contestate sarebbe unicamente volta a suffragare la pretesa superiorità dei servizi per l'impresa offerti da Telecom, veicolando informazioni false e istituendo una comparazione illecita con i servizi offerti dalle concorrenti. In particolare, nello spot viene rappresentata una scena all'interno di un ristorante affollato, dove la dichiarazione del titolare che si sono improvvisamente interrotte le linee telefoniche provoca una precipitosa fuga dei clienti, che tornano ai loro posti solo dopo essere stati rassicurati dal fatto che il ristorante ha scelto i servizi "Impresa Semplice". Si dice inoltre: "Da oggi con Impresa Semplice i clienti business di Telecom Italia hanno un servizio di assistenza garantito entro 24 ore, senza costi aggiuntivi". Il servizio vantato sarebbe in realtà soggetto a limitazioni e condizioni, per via degli oneri aggiuntivi richiesti da Telecom in relazione agli interventi richiesti fuori dal normale orario del centro di lavoro Telecom competente. In uno dei messaggi stampa sono invece rappresentati due gruppi di persone: da una parte tre persone meste e dimesse che rappresenterebbero i clienti Vodafone, Fastweb e Tele2, e dall'altra una quarta persona sorridente che indossa una giacca con una vistosa manica rossa, simbolo dei clienti di "Impresa Semplice" di Telecom, la quale, alla domanda "Chi ha la linea telefonica con l'assistenza più veloce d'Italia?", risponde alzando il braccio "Io". Inoltre viene riportato sopra ogni personaggio il tempo necessario per ottenere l'assistenza, spiegando che tali dati sono stati rilevati nella Carta dei Servizi per linea fissa di Vodafone, Fastweb e Tele2 pubblicati sul sito dell'AGCOM. Il confronto operato da Telecom si baserebbe invece, secondo le istanti, su dati disomogenei, in quanto metterebbe a confronto l'asserita prestazione di Telecom, declinata in realtà in termini di impegno, non con le effettive prestazioni degli altri operatori, ma con il loro dato massimo contrattuale. Un secondo messaggio stampa veicola, con modalità analoghe al primo, il claim "Chi ha scelto l'operatore telefonico che si impegna con tutti i propri business a risolvere i problemi in 1 giorno?", operando ancora una volta un confronto con le concorrenti che assumerebbe come parametro non i tempi reali dell'assistenza, ma quelli previsti contrattualmente, in quanto tali massimi e cautelativi. Inoltre l'espressione "entro 1 giorno" sarebbe in realtà da intendersi "entro il primo giorno successivo a quello della segnalazione". Quest'ultimo vanto si ritrova anche in un terzo messaggio stampa, che non specificherebbe peraltro che l'assistenza promessa da Telecom non riguarda tutti i servizi per la clientela business, ma unicamente il servizio voce e limitatamente alle linee tradizionali.
Telecom ha eccepito che: 1) la prima parte dello spot, con la scena del ristorante, si risolverebbe in una situazione paradossale e iperbolica, mancando perciò di connotazione di discredito nei confronti dei terzi; la seconda parte sarebbe incentrata su un nuovo impegno contrattuale, rivelandosi funzionale all'esigenza di riposizionamento delle nuove caratteristiche del servizio di assistenza reclamizzato; 2) gli ultimi messaggi sono stati modificati e in essi si chiarisce che l'assistenza viene prestata entro un giorno lavorativo utile successivo alla segnalazione; 3) il messaggio contraddistinto dal claim "Ma chi ce l'ha un'offerta così?" sarebbe del tutto generico e privo di riferimenti comparativi diretti; 4) la mancata precisazione che l'offerta di assistenza si riferisce soltanto alla fonia vocale rientrerebbe nella prassi del mercato per cui l'offerta, salvo specifica menzione anche del servizio ADSL, è sempre da intendersi come riferita alle linee fisse e alla linea telefonica tradizionale; 5) l'assistenza prestata sarebbe effettivamente senza oneri aggiuntivi per gli utenti, in quanto gli oneri riguardano unicamente l'assistenza su apparecchiature e apparati, che non è oggetto delle comunicazioni in questione.
Il Giurì ha ritenuto che il telecomunicato, fondato su elementi suggestivi non supportati da dati oggettivi, miri a suffragare una pretesa superiorità dei servizi Telecom rispetto alla concorrenza, al di fuori di ogni confronto sulle caratteristiche essenziali della nuova offerta d'assistenza, ingannando quindi l'utente, non reso edotto delle connotazioni del servizio, e denigrando i concorrenti, in quanto accomunati e identificati come fornitori di un'assistenza non efficiente. Per quanto riguarda i messaggi stampa, il Giurì ha rilevato l'ingannevolezza della promessa "entro 24 ore", in quanto la locuzione corretta avrebbe dovuto essere "entro un giorno lavorativo", circostanza che pregiudica, secondo il Giurì, anche una corretta comparazione con il servizio di Vodafone, Fastweb e Tele2, la cui offerta di assistenza viene gratuitamente screditata perché rappresentata tramite un confronto (ore contro giorni) fondato su dati ingannevoli e disomogenei. Ha inoltre rilevato che non si dà conto diretto e immediato che il servizio offerto è limitato alla sola telefonia vocale e tradizionale. Si sottrae invece a ogni censura, ad avviso del Giurì, il messaggio stampa diffuso da Telecom con il claim "Ma chi ce l'ha un'offerta così?", in ordine al quale la connotazione limitativa dell'offerta è adeguatamente rappresentata e il riferimento comparativo alla concorrenza è generico senza alcuna implicazione denigratoria.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene:
– che lo spot televisivo denunciato è in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione;
– che il primo messaggio a stampa che reclamizza un intervento entro 24 ore è in contrasto con gli artt. 2 e 15 CA e ne ordina la cessazione;
– che il terzo messaggio contestato è in contrasto con l'art. 2 CA perché non chiarisce con immediatezza che il servizio offerto è limitato alla telefonia vocale tradizionale e in questi limiti ne ordina la cessazione;
– ritiene che il secondo messaggio "Ma chi ce l'ha un'offerta così?" non sia in contrasto con il CA.