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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 67/2009 dell'11/9/2009
Parti Wind Telecomunicazioni spa contro H3G spa
Mezzi radio
Presidente Deodato
Relatore Ferrari

Sintesi

Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di H3G spa (di seguito: H3G), in relazione alla campagna pubblicitaria "Super Noi", diffusa attraverso un radiocomunicato e il sito internet istituzionale, ritenendola in contrasto con l'art. 13, 2º comma, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Wind lamenta che H3G si sarebbe appropriata indebitamente del segno "Noi", che da sempre caratterizza la comunicazione Wind per contraddistinguere tariffe particolarmente vantaggiose e rivolte a specifiche categorie di utenti.
H3G ha eccepito che l'opzione "Super Noi" costituirebbe l'evoluzione della precedente "Video Noi", espressione depositata come marchio, attiva sin dal 2004 e ampiamente pubblicizzata. L'uso del segno "Noi" è perciò ininterrotto da parte di H3G e non sarebbe mai stato contestato dalla ricorrente. L'espressione "Noi" farebbe inoltre parte del linguaggio comune e quindi inappropriabile da parte di un singolo operatore. Peraltro nelle denominazioni usate da Wind, il segno "Noi" compare sempre in prima posizione ("Noi Wind", "Noi 2", "Noi Italy"...), non in seconda. Nel radiocomunicato la denominazione "Super Noi" non sarebbe l'elemento portante della comunicazione, in quanto menzionata una sola volta e al termine del comunicato, e risulterebbe secondaria anche nella pagina web. Mancherebbe infine nel caso di specie quel divario di notorietà che è indispensabile per integrare la violazione dell'art. 13, 2º comma, del CA.
Il Giurì osserva che si è certamente consolidata nel pubblico l'associazione tra i servizi telefonici offerti da Wind e il pronome "Noi", che rinvia a un rapporto particolare tra due o più parlanti. Lo stesso non può dirsi per H3G, la quale, pur essendo titolare del marchio "Video Noi", dal 2004 non ha più diffuso campagne pubblicitarie relative a tale tariffa, non favorendo quel processo di memorizzazione riscontrato invece in Wind. Da ciò deriva che il riutilizzo da parte di H3G di un'espressione simile quale "Super Noi" possa provocare un travaso di notorietà. Non rileva a tal proposito l'eccezione in merito alla tolleranza da parte di Wind circa l'utilizzo dell'espressione "Video Noi", posto che non può parlarsi di tolleranza in senso stretto in mancanza di un comportamento attivo che abbia potuto ingenerare in altri soggetti un affidamento. Anche se l'espressione "Super Noi" viene menzionata una sola volta, la scelta del pronome "Noi" appare decisamente significativa per l'idea del colloquio intimo tra un ragazzo e una ragazza veicolata dal messaggio, né può avere rilevanza il fatto che appaia in seconda posizione, diversamente dalla pubblicità Wind, dove appare in apertura della frase, essendo evidente in entrambi i casi che è l'uso del pronome a dare peso e sostanza all'offerta commerciale pubblicizzata.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata viola l'art. 13, comma 2, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, e pertanto ne ordina la cessazione.