Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 59/2009 del 23/7/2009 |
| Parti |
Comitato di Controllo nei confronti di Labo Europa srl |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Gambaro |
| Relatore |
De Giorgi |
Sintesi
Il Comitato di Controllo ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Labo Europa srl in relazione all'annuncio "Cellule staminali vegetali attive Labo", ritenendolo in contrasto con gli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Secondo il Comitato il messaggio, volto a pubblicizzare due prodotti cosmetici diretti a intervenire sul diradamento dei capelli e sulle rughe grazie alla presenza di cellule staminali vegetali attive, veicola in modo suggestivo contenuti suscettibili di indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati. In particolare, a parere del Comitato il riferimento alle cellule staminali vegetali attive è fuorviante in quanto, richiamando alla mente del consumatore gli effetti delle staminali animali, induce a confidare che esistano cellule staminali vegetali idonee a produrre risultati altrettanto rivoluzionari contro rughe e capelli diradati, che non trovano riscontro nella documentazione scientifica ("La nuova Crescina Ri-Crescina Stem, miscelata con Cellule Staminali Vegetali Attive Labo, aiuta la crescita fisiologica dei capelli", "è possibile intervenire sulle rughe del viso in modo più specifico grazie alla possibilità di miscelare il preparato con le Cellule Staminali Vegetali Attive").
La società resistente contesta in toto le censure sollevate dall'istante e ritiene che la funzionalità attribuita nei messaggi ai prodotti Labo sia tipicamente cosmetica ed espressa in termini prudenti. I messaggi si limitano inoltre a indicare che la formula dei prodotti è stata arricchita di un nuovo componente. Non può essere infatti impedito di segnalare in pubblicità che la Labo ha aggiunto ai propri prodotti "cellule staminali vegetali attive" se, come in effetti è, ciò è scientificamente corretto.
Il Giurì ritiene che, pur esistendo una suggestione ideale nelle modalità con cui vengono pubblicizzati i prodotti, il messaggio formuli promesse nel complesso misurate e tali da far intendere al consumatore che gli effetti promessi attengono al mero aspetto estetico e non alla salute.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità esaminata non è in contrasto con il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.