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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 56/2009 del 21/7/2009
Parti Sisal spa contro Lottomatica spa, J. Walter Thompson Italia spa
Mezzi televisione
e istanza riconvenzionale
Parti Lottomatica spa contro Sisal spa
Mezzi pubblicazione pre-emption
   
Presidente Deodato
Relatore De Nova

Sintesi

Sisal spa (di seguito: Sisal) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Lottomatica spa (di seguito: Lottomatica), per accertare la violazione da parte di quest'ultima del combinato disposto degli artt. 13 e 44 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ordinare la cessazione della campagna relativa al gioco "10eLotto".
Ritiene infatti Sisal che tale campagna imiterebbe quella predisposta per il gioco "SuperEnalotto", non ancora diffusa, ma la cui idea creativa è stata protetta tramite un annuncio pre-emption in data 16 giugno 2009. Alla base delle due campagne ci sarebbe infatti la medesima idea della personificazione dei numeri, i quali, entrando a far parte della vita dei soggetti protagonisti, ne cambiano sostanzialmente l'esistenza, apportando loro benefici e vantaggi, con la conseguenza, secondo l'istante, di un "annacquamento" del potenziale comunicazionale del messaggio Sisal, tenuto conto che i prodotti pubblicizzati si riferiscono al medesimo pubblico.
Lottomatica ha eccepito che: 1) l'agenzia J. Walter Thompson Italia spa (di seguito: JWT) in data 11 giugno 2009 ha preannunciato con un comunicato stampa la diffusione a partire dal 21 giugno della campagna in questione, descrivendone peraltro il nucleo narrativo; 2) l'idea creativa Sisal sarebbe del tutto priva dei requisiti di novità, posto che la personificazione dei numeri era già stata adottata da Lottomatica per una campagna del 2002, e di originalità, in quanto l'umanizzazione del prodotto è un tema ricorrente in pubblicità; 3) le due idee produrrebbero comunque strutture narrative diverse, in quanto mentre Sisal metterebbe in scena la spettacolarizzazione degli effetti del colpo di fortuna (la vita che cambia grazie al "SuperEnalotto"), Lottomatica avrebbe comunicato che il concetto che il gioco "10eLotto" dà la possibilità di realizzare i propri desideri.
Lottomatica ha inoltre esposto domanda riconvenzionale nei confronti dell'annuncio pre-emption, in quanto il deposito sarebbe stato effettuato dall'agenzia Grey per Sisal in mala fede, in contrasto con l'art. 1 CA, e non sarebbe dunque valido ai fini della tutela della creazione pubblicitaria.
Il Giurì ritiene che, per quanto riguarda l'annuncio pre-emption di Grey per Sisal, difetta la priorità temporale, perché l'agenzia JWT ha emesso in data 11 giugno 2009 un comunicato stampa che descriveva il nucleo narrativo dell'imminente campagna pubblicitaria Lottomatica; difetta la novità e originalità, perché di per sé l'umanizzazione dei numeri è ricorrente e non è idonea a caratterizzare l'un gioco d'azzardo piuttosto che l'altro. Per altro verso non è stato provato che il deposito dell'annuncio pre-emption sia stato fatto da Grey per Sisal in mala fede.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che la comunicazione commerciale contestata non sia in contrasto con gli articoli 13 e 44 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Per converso non risulta provato che Sisal abbia violato con il deposito dell'annuncio di
pre-emption del 16 giugno 2009 gli articoli 1 e 44 del Codice.