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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 44/2009 del 30/6/2009
Parti Caffè Moak spa contro Calcio Catania spa
Mezzi calendario
Presidente Spada
Relatore Ubertazzi

Sintesi

Caffè Moak spa (di seguito: Moak) ha rivolto al Giurì un'istanza per l'accertamento della liceità ai sensi dell'art. 10 CA della propria campagna pubblicitaria, incentrata sul concetto della pace e della concordia davanti a una tazza di caffè, declinato in sei scatti fotografici, tra cui in particolare quello che rappresenta un tifoso e un agente di polizia che brindano in simpatia ciascuno con una tazza di caffè.
La società Calcio Catania spa (di seguito: il Catania) ha contestato a Moak, a livello mediatico, di aver operato una sorta di diffamazione dei tifosi catanesi, dal momento che il messaggio lascerebbe intendere che essi sarebbero "inconciliabili" con le forze dell'ordine, offendendone perciò le convinzioni. Gli altri scatti rappresentano infatti nella medesima circostanza un ebreo e un naziskin, una donna di mondo e una suora, un musulmano e un cristiano, un cane e un gatto, un tibetano e un cinese, un musulmano e un cristiano. Ad avviso di Moak, invece, il messaggio sarebbe del tutto lecito, in quanto si limiterebbe a rappresentare due soggetti che con atteggiamento amichevole si compiacciono di sorbire insieme una tazzina del caffè pubblicizzato.
Il Giurì ritiene di non avere giurisdizione a pronunciare sulla domanda di Moak nei confronti del Catania, in quanto quest'ultimo ha dichiarato di non appartenere alla categoria dei soggetti vincolati dal Codice di autodisciplina e tale allegazione non è stata contraddetta, né da Moak, né dal Comitato di Controllo, presente in udienza.
Il ricorso di Moak aveva infatti come contraddittore necessario il Catania, che non ha accettato il contraddittorio, e inoltre il Comitato di Controllo, che ha concluso per l'accoglimento della domanda di accertamento negativo di Moak. Ciò comporta che Moak è priva di interesse ad agire: il presupposto che l'art. 100 c.p.c. dichiara necessario a "proporre una domanda" è uno stato di oggettiva incertezza tale da generare un pregiudizio che solo il Giudice può rimuovere con la sua decisione, che nel caso di specie tuttavia non si profila. Né lo stato di oggettiva incertezza potrebbe essere creato grazie all'integrazione del contraddittorio che Moak ha chiesto nei confronti del "Sole-24 Ore", in quanto rispetto all'accertamento negativo richiesto "il Sole-24 Ore" è un litisconsorte facoltativo. In definitiva, ribadito che la non provata adesione del Catania all'ordinamento autodisciplinare preclude la cognizione del Giurì sulla domanda di accertamento negativo che Moak ha formulato nei confronti del Catania stesso, la medesima domanda proposta nei confronti del Comitato non è procedibile per mancanza di interesse ad agire.

Il Giurì, esaminati gli atti e sentita la parte, dichiara che l'istanza proposta è improcedibile.