Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 27/2009 del 19/5/2009 |
| Parti |
Wind Telecomunicazioni spa contro Telecom Italia spa |
| Mezzi |
televisione |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Di Cataldo |
Sintesi
Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) in relazione al telecomunicato relativo all'offerta "Alice Casa", ritenendolo in contrasto con gli artt. 1, 2 e 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Il messaggio, che ha per protagonisti gli attori Diego Abatantuono ed Elena Sofia Ricci, si porrebbe ad avviso di Wind come risposta a una serie di spot "Infostrada", aventi per protagonisti Mike Bongiorno e Fiorello e volti a informare il pubblico che Telecom ha aumentato il proprio canone e che gli utenti che passeranno a Infostrada potranno non pagare più il canone Telecom. Il telecomunicato contestato infatti afferma che per "Alice" non si paga alcun canone e quando l'attore Abatantuono dice: "Io ho sentito delle voci però..." e la Ricci risponde: "E vabbeh... è l'età", lo stesso Abatantuono replica "...l'età di quello che parlava". Ad avviso di Wind lo spot veicolerebbe un contenuto offensivo nei confronti di Mike Bongiorno (la comunicazione sarebbe centrata sull'inattendibilità delle affermazioni di una persona anziana), in contrasto perciò con l'art. 1 CA, e screditante nei confronti della pubblicità Wind ai sensi dell'art. 14 CA. Inoltre la stessa affermazione che l'offerta "Alice Casa" non prevede il pagamento di un canone, lasciando intendere che siano presenti solo costi variabili collegati al consumo, contrasterebbe con l'art. 2 in quanto l'offerta prevede comunque il pagamento di un canone forfettario, oltre al costo variabile in base al consumo. La precisazione "il canone della linea telefonica tradizionale" che scorre in un super non riuscirebbe infine a imporsi alla predominanza delle affermazioni riferite a voce.
Telecom ha eccepito che: 1) Wind non potrebbe invocare l'art. 1 del Codice, trattandosi di una norma di carattere generale e residuale; 2) il telecomunicato denunciato da Wind non offenderebbe Mike Bongiorno, né le persone anziane, in quanto la battuta che ironicamente allude all'età si riferisce anche allo stesso Abatantuono e sarebbe in ogni caso priva di coloriture dispregiative; 3) l'insieme delle due campagne contrapposte rappresenterebbe una gag a distanza tra due grandi personaggi dello spettacolo, entrambi "rimproverati" di avere una certa età, ma in un contesto di puro scherzo; 4) il super indicherebbe in modo chiaro di quale canone si parla, ovvero il canone RTG, quello che remunera il servizio di accesso alla rete.
Il Giurì ritiene che il messaggio denunciato non viola l'art. 1 del Codice. Le parti hanno affermato che i loro ultimi filmati si ricollegano l'uno all'altro, ma non è stato provato che il pubblico abbia precisa consapevolezza di tale consecuzione. In tale prospettiva diventa impossibile dire che le battute del filmato Telecom si riferiscano a Mike Bongiorno e possano essere intese dal pubblico come a lui indirizzate. Manca dunque, nel caso, la denigrazione di una determinata persona. Inoltre il tono del filmato è lieve e scherzoso, il che esclude anche che lo si possa intendere come denigratorio, più in generale, della categoria delle persone anziane.
Il messaggio viola invece, ad avviso del Giurì, l'art. 2 del Codice, nella parte in cui comunica che l'offerta è priva di canone. L'offerta pubblicizzata è infatti priva del cosiddetto canone RTG, ma prevede altri costi fissi, cui pure compete il nome di "canone". La parola "canone" viene intesa dal pubblico come comprensiva di tutte le voci di costo fisso, e quindi l'eliminazione dell'una o dell'altra di esse non può essere pubblicizzata come assenza di canone, se altre voci di costo fisso permangono. Il super rettificativo al proposito, infine, non è dotato di sufficiente efficacia informativa, ponendosi in contrasto con il canale audio, assolutamente prevalente quanto a forza comunicativa.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità denunciata è in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e, nei limiti di cui in motivazione, ne ordina la cessazione.