Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 112/2008 del 12/12/2008 |
| Parti |
Vodafone Omnitel nv contro Wind Telecomunicazioni spa |
| Mezzi |
affissioni |
| Presidente |
Gambaro |
| Relatore |
Ferrari |
Sintesi
Vodafone Omnitel nv (di seguito: Vodafone) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) in relazione alle affissioni relative alle chiavette Internet con il logo Wind, nelle quali compare a grandi caratteri la scritta "Wind Internet Key da soli 79 €", ritenendole in contrasto con gli artt. 1 e 13, comma 2, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
I messaggi costituirebbero, ad avviso di Vodafone, un indebito agganciamento all'anteriore propria campagna, avviata sin dal dicembre 2007 e incentrata sull'uso dell'espressione "Internet Key" per promuovere la chiavetta messa in commercio. Tale espressione sarebbe da ritenersi distintiva e non semplicemente descrittiva del prodotto, in quanto configurerebbe un segno ormai entrato nell'uso comune come identificativo della chiavetta Vodafone.
Wind ha eccepito che: 1) l'espressione "Internet Key" rappresenterebbe uno dei termini generici utilizzati per individuare i prodotti in questione; 2) tale dato sarebbe riscontrabile anche nei siti degli operatori del commercio elettronico nazionale e internazionale, ove si incontrano directory chiamate "Internet key" e l'espressione in questione appare indifferentemente accanto ad altre, quali "modem USB" o "pen drive&"; 3) il prodotto è una semplice chiavetta che solo per esterofilia sarebbe indicata con il termine "key"; 4) una ricerca di mercato condotta da Wind rivelerebbe che solo una minima percentuale degli intervistati associa il termine "Internet Key" a una sola marca e non necessariamente Vodafone, anche perché tutti gli operatori sono entrati sul mercato delle chiavette Internet pressoché simultaneamente.
Il Giurì ritiene che l'espressione "Internet Key" non presenti adeguati requisiti di originalità: essa, infatti, descrive in lingua inglese precisamente la funzione della chiavetta, che serve appunto per garantire un rapido accesso a Internet, con sensibile avanzamento rispetto alla precedente tecnologia. Ne è prova il fatto che altri produttori si sono avvalsi della stessa espressione, tradotta in italiano, per denominare tale prodotto. Non rileva il fatto che per designare la chiavetta possano essere usate altre espressioni. Le stesse parole che compongono il sintagma di cui si discute – "Internet" e "key" – sono di uso comune, anche se sono state associate per la prima volta nel momento in cui il prodotto di cui si tratta è comparso sul mercato, né va dimenticato che l'uso della parola "key" nel campo informatico è consolidato da anni attraverso la diffusione dei dispositivi di archiviazione dei dati, le cd. "pen drive", altrimenti dette appunto "chiavette". Concedendo una privativa sull'uso pubblicitario del concetto di "chiave" in questo specifico campo commerciale, si verrebbe a restringere troppo drasticamente l'ambito delle denominazioni possibili per indicare il dispositivo in questione. In secondo luogo, è certamente difficile sorvolare sul fatto che, come desumibile dalle pagine di Google, l'espressione "Internet Key" sembra aver acquisito in pochi mesi una diffusione illimitata, e non solo in Italia. A conforto di questa opinione, rileva il fatto che la stessa Vodafone nella sua pubblicità non sembra concentrarsi sull'uso dell'espressione in parola, che pertanto non risulta essere il vero "cuore" del messaggio. Al contrario questa pubblicità si apre il più delle volte con le parole "Vodafone Internet Key", ove "Vodafone" svolge la funzione di qualificare, con riferimento al nome proprio dell'impresa produttrice, l'appartenenza di un oggetto che viene designato con il proprio nome comune.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata non è in contrasto con gli artt. 1 e 13 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.