Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 94/2008 del 24/10/2008 |
| Parti |
Vodafone Omnitel nv contro Wind Telecomunicazioni spa |
| Mezzi |
affissioni |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Leonini |
Sintesi
Vodafone Omnitel nv (di seguito: Vodafone) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) in relazione alle affissioni relative alla navigazione Internet mobile "Superinternet Wind", ritenendole in contrasto con gli artt. 1 e 2 CA del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Le affissioni riportano il " "Superinternet Wind fino a 7.2 mega 100 ore a soli 15 €/mese" che, ad avviso di Vodafone, sarebbe ingannevole non solo perché la velocità di 7,2 mega non verrebbe raggiunta da Wind se non in casi sporadici, ma anche perché la nota esplicativa del vanto sarebbe riportata con modalità tali da non poter essere colta dal pubblico e avrebbe comunque un contenuto oscuro e lacunoso. In particolare, da specifiche rilevazioni tecniche eseguite da Vodafone a Roma e Milano, emergerebbe che l'effettiva possibilità di navigazione con Wind fino a 7,2 mega sussisterebbe in meno del 10% dei siti esaminati. Inoltre il messaggio sarebbe ingannevole laddove promette "100 ore di navigazione a soli 15 € al mese", perché in realtà si tratterebbe di 400 sessioni di navigazione da 15 minuti con scatto anticipato di 50 centesimi.
Wind ha eccepito che: 1) i messaggi promuovono un servizio innovativo che consentirebbe di accedere alla rete Internet in mobilità con la tecnologia HSPDA, che si basa sullo standard UMTS migliorandone le prestazioni; 2) i dati tecnici prodotti da Vodafone sarebbero inattendibili e smentiti da una rilevazione tecnica commissionata dalla stessa Wind; 3) il termine "fino a" limiterebbe sensibilmente la portata della promessa comunicando unicamente la velocità massima che è possibile raggiungere e non che tale velocità sarebbe raggiungibile sempre e ovunque; 4) 400 sessioni da 15 minuti corrispondono a 100 ore di navigazione, dunque non ci sarebbe contraddizione con quanto affermato nel messaggio.
Il Giurì osserva che in un settore relativamente nuovo quale quello dei servizi Internet in mobilità, l'asimmetria informativa che caratterizza il rapporto fra l'operatore che fornisce il servizio e il potenziale utente rende particolarmente pressante l'esigenza di completezza e chiarezza di un messaggio che propone un servizio innovativo quale l'accesso veloce con la tecnologia HSDPA.
Nel caso in esame il consumatore non è informato del fatto che sulla rete UMTS, quando non è implementato il protocollo HSDPA, la velocità massima è notevolmente inferiore a 7,2 Mbps e laddove non c'è copertura UMTS, sulla rete GSM la velocità teorica raggiungibile è ancora minore. Il messaggio avrebbe dovuto informare compiutamente il consumatore che la velocità di connessione è fortemente condizionata dalla tipologia di rete cellulare disponibile nel luogo in cui avviene l'accesso e che la velocità massima indicata è raggiungibile solo in una parte limitata del territorio nazionale e che sotto copertura GSM la velocità teorica è meno di un centesimo di quella pubblicizzata. A tal fine non appare adeguata l'avvertenza veicolata dalle affissioni. Il consumatore deve infatti essere avvertito della grande rilevanza che assume, per effetto delle abissali differenze prestazionali, il verificare prima della conclusione del contratto la tipologia di rete cellulare messa a disposizione dall'operatore nei luoghi in cui egli intende collegarsi a Internet in mobilità.
Per quanto riguarda il claim "100 ore di navigazione a soli 15 € al mese", senza ulteriori precisazioni, può indurre secondo il Giurì a ritenere che le 100 ore siano interamente fruibili, mentre in realtà la fatturazione è effettuata per periodi di 15 minuti. Le 100 ore sono puramente teoriche, potendo essere sfruttate integralmente solo con connessioni della durata di 15 minuti esatti o di multipli di 15 minuti, mentre se ad esempio un cliente si collega ogni volta per 3 minuti in un mese potrà godere di sole 20 ore complessive di collegamento. Anche sotto questo profilo sussiste pertanto una carenza informativa che rende ingannevole il messaggio. Né rilievo può assumere la circostanza che anche gli altri operatori applichino il medesimo criterio di tariffazione. Trattandosi di un servizio relativamente nuovo, il consumatore non è, infatti, di solito a conoscenza di tale abituale modalità.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con gli artt. 1 e 2 del Codice di Autodisciplina, in particolare nelle parti che promettono "Superinternet Wind fino a 7.2 mega" e "100 ore a soli 15 euro/mese", e ne ordina la cessazione.