Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 93/2008 del 24/10/2008 |
| Parti |
Allergan spa contro Laboratori Europlant |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Castronovo |
Sintesi
Allergan spa (di seguito: Allergan) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Laboratori Europlant in relazione al messaggio pubblicitario relativo al prodotto "EstoSlimBall", diffuso a mezzo stampa su "Oggi" del 28 maggio 2008 e su "il Giornale" del 4 agosto 2008, ritenendolo in contrasto con gli artt. 1, 2, 4, 8, 12 comma 2 e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
La pubblicità attribuirebbe all'integratore "EstoSlimBall" le stesse caratteristiche di un dispositivo, commercializzato peraltro dal gruppo Allergan, per il quale è però necessario l'intervento del medico, inducendo così il pubblico dei destinatari in errore sulle caratteristiche e proprietà di quanto reclamizzato. Il messaggio veicolerebbe contenuti fortemente ingannevoli, oltre che pericolosi per la delicatezza del tema trattato, presentando il prodotto come una capsula che si trasformerebbe in pallone gastrico, capace di "captare i grassi" e "fermare gli zuccheri". Le promesse esorbitanti e illusorie veicolate (ad esempio: "perdere i primi chili fin dal primo giorno", "in media un chilo al giorno senza avere fame", "dimagrire e non ingrassare di nuovo" e così via) violerebbero molti punti dell'apposito Regolamento che il Codice prevede per i messaggi relativi a tali prodotti proposti per la perdita di peso.
Il Giurì ritiene che la pubblicità contestata risulti platealmente contraria alle norme del Codice di Autodisciplina e al Regolamento per gli integratori alimentari. Anzitutto agli artt. 1 e 2 per la palese ingannevolezza delle promesse e delle caratteristiche del prodotto, ma anche per l'ingannevolezza riguardo a un invito alla prova gratuita del prodotto smentito all'interno del messaggio stesso, ove si prevede un vero e proprio listino dei prezzi delle diverse presentazioni del prodotto che il consumatore potrebbe ordinare, scandite in relazione al numero di chili che intende perdere! Analogamente violati risultano gli artt. 4, 8 e 12 CA, per l'inattendibilità delle testimonianze, per i contenuti di sfruttamento della credulità del pubblico e per la evidente leggerezza con cui vengono affrontate questioni inerenti alla salute delle persone. Il Giurì rileva altresì la contrarietà dell'art. 15 CA per l'evidente abuso dell'affermazione "concepito sullo stesso principio del pallone gastrico chirurgico" riferita a un integratore alimentare: in tal modo il prodotto "EstoSlimBall" si appropria del pregio di un altro prodotto del tutto diverso nelle caratteristiche, ingenerando altresì confusione. Pure violate appaiono le sopra richiamate norme del Regolamento relativo agli integratori alimentari.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con gli articoli del Codice di Autodisciplina e del Regolamento sulla comunicazione degli integratori alimentari come sopra richiamati e ne ordina la cessazione. Dispone la pubblicazione dell'estratto della presente decisione a cura dell'Istituto su "Oggi" e su "il Giornale".