Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 56 bis /2008 del 3/6/2008 |
| Parti |
Forship spa contro Moby spa |
| Mezzi |
stampa, Internet |
| Presidente |
Spada |
| Relatore |
Barbarito |
Sintesi
La società Forship spa (di seguito anche: Corsica Ferries) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Moby spa (di seguito: Moby) in relazione ad alcuni messaggi volti a reclamizzare la convenienza dei servizi di trasporto marittimo da quest'ultima offerti, ritenendoli in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
In particolare, ad avviso della ricorrente: a) il messaggio "Sardegna, Corsica, Elba a un prezzo senza rivali. Tutte le rotte per tutto l'anno, luglio e agosto compresi" sarebbe contrario al Codice, qualora Moby non dimostrasse ai sensi dell'art. 6 la vantata assoluta convenienza rispetto alle tariffe offerte dai concorrenti; b) i messaggi contenenti espressioni come "auto + passeggero da 19 €" non sarebbero bilanciati in modo idoneo dalle scritte a caratteri minuscoli e in posizione marginale "tasse, diritti e supplementi esclusi da 20,30 € a 24,30 €"; c) il claim "Torni gratis" rinvia a una nota nella quale a caratteri minuscoli si informa che sono escluse tasse, diritti e supplementi, mentre in un'altra parte del testo sarebbe specificato che l'offerta è soggetta a limitazioni, quali la scelta di una tariffa best price A nell'andata, un eventuale esaurimento dei posti disponibili e che la tratta di ritorno potrebbe essere diversa rispetto a quella scelta per l'andata. Inoltre la ricorrente sostiene che sarebbe ingannevole l'espressione "scopri le novità dell'estate", in quanto già in data 2 maggio gli unici ritorni gratuiti disponibili sarebbero stati per maggio e ottobre.
Moby ha eccepito che: 1) il messaggio di cui alla lettera a) risale al 2006 e da allora non sarebbe stato più diffuso e in ogni caso l'espressione "un prezzo senza rivali" si configurerebbe come generica vanteria non soggetta all'onere della prova; 2) i messaggi di cui alla lettera b) sarebbero nel loro complesso chiari e veritieri, in quanto gli asterischi rinviano a note in cui sarebbero indicate tutte le limitazioni dell'offerta pubblicizzata, specificando peraltro l'ammontare minimo e massimo dei costi relativi agli oneri supplementari; 3) anche il messaggio c) illustrerebbe in modo corretto nel disclaimer tutte le limitazioni dell'offerta. Inoltre Moby precisa che in data 2 maggio effettivamente per una disfunzione del sito web risultavano disponibili solo viaggi di ritorno per maggio e ottobre, ma allo stato risulterebbe dimostrato che sono stati venduti circa 50 mila viaggi e sono ancora disponibili numerosi posti anche nel periodo maggio-settembre.
Il Giurì ritiene fondati gli addebiti mossi dalla ricorrente in merito al messaggio sub a), in quanto l'espressione "Prezzi senza rivali" rivendica un primato di convenienza che, anche in ragione della struttura oligopolistica del mercato di riferimento, suggerisce al consumatore un preciso confronto con i concorrenti. Non si tratta quindi di un'iperbole pubblicitaria e la comparazione configurata, se non provata, costituisce pubblicità ingannevole e illecita ai sensi degli artt. 2 e 15. Riguardo ai messaggi sub b), il Giurì ritiene ugualmente di accogliere l'istanza di Forship in merito alla violazione dell'art. 2. Infatti, l'elemento graficamente dominante è il prezzo "base" scritto in caratteri molto grandi e anche se tutte le altre informazioni si rintracciano nel disclaimer, questo, oltre a utilizzare caratteri a stampa troppo piccoli e ai limiti della leggibilità, contiene troppe voci accessorie, che non consentono al consumatore di comprendere che il prezzo "base", su cui poggia la carica comunicazionale del messaggio, costituisce in realtà una componente minore, essendo prevalenti nel complesso "tasse, diritti e accessori". Quanto al messaggio sub c), il Giurì vi ravvisa una violazione dell'art. 2, in quanto nel claim "Torni gratis" è dichiarato un prezzo pari a zero per il viaggio di ritorno, ma in realtà a esso sono da aggiungere sia il prezzo di andata, sia le componenti accessorie, che ancora una volta sono in grado di alterare il processo di scelta del consumatore medio tra le offerte concorrenti, inducendolo a sottostimare l'onere complessivo. Tali ragioni sono sufficienti a convincere dell'ingannevolezza del messaggio a prescindere dalla durata della disfunzione del sito web di Moby, additata da questa come causa della mancata esigibilità del regime tariffario promesso.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata, centrata sulla rivendicazione "con prezzo senza rivali", è in contrasto con gli artt. 2 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale; che le pubblicità contestate che promettono "prezzi a partire da..." sono in contrasto con l'art. 2; che la pubblicità contestata "torni gratis" è in contrasto con l'art. 2 e ne ordina la cessazione.