Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 28/2008 dell'8/4/2008 |
| Parti |
Editoriale Domus contro Gruppo Edisport Editoriale spa, Comedi spa |
| Mezzi |
stampa |
| Presidente |
Spada |
| Relatore |
De Nova |
Sintesi
La Editoriale Domus spa (di seguito Editoriale Domus) ha chiesto l'intervento del Giurì in merito ai messaggi pubblicitari diffusi dal Gruppo Edisport Editoriale spa (di seguito: Edisport) e Comedi spa (di seguito Comedi) sui numeri di "Daily Media" da novembre 2007 a marzo 2008 per pubblicizzare le riviste "Automobilismo" e "Motociclismo", con particolare riguardo ai claim "L'unica rivista con un proprio Centro Prove certificato" e "Fidati di chi le auto [oppure le moto] le prova davvero", ritenendoli in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso dell'istante, leader nel settore delle pubblicazioni riguardanti i mezzi di trasporto su strada, nel quale è presente con il mensile "Quattroruote" e con la rivista "Dueruote", rispettivamente dedicate alle automobili e alle motociclette e che dedica alcune sezioni delle sue pubblicazioni alle cd. prove su strada, il vanto di unicità "L'unica rivista con un proprio Centro Prove certificato" e la comparazione realizzata attraverso il claim "Fidati di chi le auto le prova davvero" sarebbero in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 CA. La valenza denigratoria sarebbe, altresì, sottolineata dal claim "Automobilismo, informazione vera e verificata".
La resistente ha eccepito che: 1) l'ente tedesco TÜV di certificazione ha rilasciato solo al Centro Prove e Servizi di Edisport, e non ad altri centri prove di case editrici italiane, la certificazione a compiere le suddette prove e tale certificazione equiparerebbe i test eseguiti nel Centro Prove e Servizi di Edisport a quelli dei laboratori TÜV; 2) il claim "L'unica rivista con un proprio Centro Prove certificato", posto lateralmente e nell'immediatezza del marchio attestante la certificazione TÜV, che ad esso si riferisce, non sarebbe ingannevole poiché renderebbe noto ai terzi che Edisport e Comedi possono avvalersi di un laboratorio per i test che è l'unico in Italia a possedere la certificazione dell'ente TÜV; 3) il claim "L'unica rivista con un proprio Centro Prove certificato", costituendo un'enfatica affermazione di eccellenza di contenuto generico, non effettuerebbe alcuna comparazione con altri soggetti e la mancanza dell'avverbio "solo", di fianco all'imperativo "Fidati", non potrebbe avere l'effetto di denigrare altri soggetti; 4) nemmeno l'avverbio "davvero" contenuto nel claim "Fidati di chi le auto le prova davvero" sarebbe in grado di ingenerare una comparazione sleale perchè il claim nel quale esso è riportato diventa un'affermazione di eccellenza non denigratoria, ma enfatica e generica; 5) anche il claim "Automobilismo, informazione vera e verificata" dovrebbe essere assolto da qualsiasi accusa di denigrazione comparativa e sleale, poiché risulterebbe corrispondente ai canoni dell'art. 1 CA.
Il Giurì ritiene che il messaggio pubblicitario de quo sia da intendersi nel senso che le riviste Edisport sarebbero le uniche "con un Centro Prove certificato", e non nel senso "con un proprio Centro Prove certificato TÜV", perchè l'acronimo TÜV non è posto di seguito alle precedenti parole, ma separato e contornato da altre parole, sicché non viene riferito da chi legge alla frase "con un Centro Prove certificato". Dato che l'unicità di avvalersi di un centro prove certificato non sussiste, perchè il Centro Prove di Editoriale Domus ha ottenuto dal Lloyd's il certificato di approvazione ISO per gli impianti di prova di Vairano e per la progettazione ed esecuzione di prove per il rilevamento delle prestazioni dei veicoli, come da documentazione prodotta da Editoriale Domus, il messaggio pubblicitario è ingannevole ai sensi dell'art. 2 CA.
Il Giurì ritiene, inoltre, che il messaggio complessivo sia che, mentre le riviste "Automobilismo" e "Motociclismo" sono degne di fiducia perchè quanto esse dicono si fonda su prove che vengono effettivamente eseguite e con modalità tecnicamente corrette, in quanto svolte in un proprio Centro Prove certificato, così non è per le pubblicazioni concorrenti. In tal modo il messaggio pubblicitario denigra i prodotti altrui, anche se non li nomina, svolgendo altresì una comparazione non rispettosa dell'art. 15 CA.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che i messaggi contestati sono in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del CA e ne ordina la cessazione.