Pronunce del Giurì
| Pronuncia |
n. 13/2008 del 19/2/2008 |
| Parti |
Telecom Italia spa contro Fastweb spa |
| Mezzi |
televisione |
| Presidente |
Deodato |
| Relatore |
Liserre |
Sintesi
Telecom Italia spa (di seguito Telecom) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Fastweb spa (di seguito Fastweb) in relazione allo spot diffuso sulle principali emittenti televisive nazionali volto a promuovere il servizio "Telefono, Internet o Tv a 9.90 euro al mese sino al 2009", ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 15 e 20 CA. Il telecomunicato, contraddistinto dalla partecipazione del noto campione di motociclismo Valentino Rossi, vanta il primato del servizio offerto da Fastweb: "Prendi Fastweb che è meglio!", con la possibilità di avvalersi autonomamente e/o cumulativamente delle tre diverse opzioni telefono, Internet o tv, rispettivamente denominate "Parla, Naviga e Guarda", ognuna al medesimo prezzo di 9,90 euro al mese sino al 2009.
In particolare, ad avviso dell'istante lo spot contrasterebbe con gli artt. 2 e 15 CA perché sarebbe illecita la rivendicazione di una pretesa superiorità del servizio Fastweb pubblicizzato sotto il profilo della convenienza economica e quindi ingannevole l'implicita comparazione con il servizio offerto da altre imprese. La disamina delle reali condizioni del servizio mostrerebbe l'impossibilità per il consumatore di limitarsi a pagare la somma di € 9,90 indicata dallo spot, perché a questa andrebbe aggiunta sia la tariffazione a consumo riferita a tutte e tre le opzioni, sia il costo di attivazione dell'offerta (che può arrivare fino a 100 euro). Lo spot contrasterebbe anche con l'art. 20 CA perché il riferimento alla possibilità di usufruire del servizio "fino al 2009" non consentirebbe di comprendere l'effettiva durata della promozione: secondo quanto riportato nel sito Internet, infatti, "gli sconti previsti dalla promozione sono validi fino al 4 gennaio 2009 per chi sceglie di mantenere il proprio numero telefonico Telecom Italia e fino al 31 maggio 2008 per chi chiede un nuovo numero telefonico". Inoltre, le informazioni riportate nei super in calce allo schermo sarebbero incomplete e troppo piccole da decifrare e il messaggio non riporterebbe nemmeno la notizia che alla scadenza della promozione il prezzo del servizio risulterà aumentato, essendo il forfait elevato a 20/25 euro (secondo l'opzione prescelta).
La resistente ha eccepito che: 1) la versione attuale dello spot è priva dell'affermazione "Prendi Fastweb che è meglio!" e i super sono redatti in caratteri di dimensioni maggiori; 2) il rinvio, evidenziato in caratteri grandi, a fonti di informazione esterna (quali il sito Internet e il numero verde) sarebbe, oltre che corretto, inevitabile a causa dell'estrema brevità della comunicazione veicolata dal messaggio pubblicitario; 3) l'esclamazione "Prendi Fastweb che è meglio!" non mirerebbe a sostenere la superiorità economica dell'offerta Fastweb rispetto ad altre, ma ad affermare che la soluzione Fastweb è "risolutiva delle incertezze del consumatore"; 4) non sarebbe ravvisabile alcuna difformità tra l'offerta esposta in pubblicità e il suo reale e completo contenuto, così come interamente riportato nel sito Internet con riguardo a ciascuna delle tre versioni "Parla, Naviga e Guarda"; 5) in ordine alla scadenza dell'offerta, l'espressione "sino al 2009" nel senso comune vorrebbe dire "fino all'inizio del 2009", fermo restando che la scadenza esatta, ossia il 31 gennaio 2009, viene fornita dal super contestualmente all'annuncio vocale.
Il Giurì ritiene di non poter condividere la censura che Telecom pone alla base della ipotizzata violazione degli artt. 2 e 20 CA per cui la formula "9,90 euro al mese" alluderebbe al "tutto incluso", rilevando che la dicitura "tutto incluso" non compare mai nel messaggio in esame e che questo contiene ripetuti e ben evidenziati inviti al consumatore ad attivarsi, via Internet o numero verde, per conoscere appieno e in ogni particolare tutte le condizioni della promozione in relazione a ciascuna delle offerte reclamizzate. Il Giurì sottolinea la piena legittimità del rinvio così operato a fonti di informazioni esterne, il cui accesso non può ritenersi di certo estraneo all'esperienza del consumatore interessato al tipo di messaggio reclamizzato. Le informazioni acquisite in tal modo dal consumatore non contraddicono, per alcun verso, il telecomunicato diffuso dalle emittenti televisive, ponendosi come fonti integrative di conoscenza dell'intero contenuto delle condizioni (promozionali) di sicuro non riassumibili in uno spot di pochi secondi.
Quanto alla pure ipotizzata violazione dell'art. 15 CA riferita alla prima versione dello spot Fastweb, il Giurì ritiene che l'attenzione al surreale scambio di battute tra i testimonial, rende credibile l'affermata intenzione di Fastweb di escludere qualsiasi finalità comparativa dell'affermazione "Prendi Fastweb che è meglio!". A conferma della veridicità di questa intenzione, secondo il Giurì, è da apprezzare l'eliminazione della frase anzidetta nella seconda e attuale versione dello spot, al fine proprio di rimuovere ogni, sia pur vago, sospetto e motivo di fraintendimento (nel senso ipotizzato da Telecom) del messaggio diffuso.
Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che la pubblicità contestata non è in contrasto con gli articoli 2, 15 e 20 del Codice.