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Pronunce

Pronunce del Giurì


Pronuncia n. 12 bis/2008 del 18/3/2008
Parti Wind Telecomunicazioni spa contro Telecom Italia spa
Mezzi televisione
Presidente Deodato
Relatore Iudica

Sintesi

La società Wind Telecomunicazioni spa (di seguito: Wind) ha chiesto l'intervento del Giurì nei confronti di Telecom Italia spa (di seguito: Telecom) in relazione al telecomunicato relativo all'offerta "Alice 7 Mega", diffuso sulle reti nazionali nei mesi di gennaio-febbraio 2008, ritenendolo in contrasto con l'art. 2 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
Ad avviso di Wind, il messaggio enfatizzerebbe il costo di "19,95 euro al mese" del nuovo servizio, omettendo di precisare che a esso deve aggiungersi il costo mensile dell'abbonamento a Telecom Voce di 14,57 euro. Inoltre i nuovi utenti che aderiscono dopo il 29 febbraio 2008 devono pagare anche il contributo una tantum di 36 euro. Un'espressione centrale nel messaggio, "offerta aggiuntiva all'abbonamento mensile alla linea RTG", oltre a risultare di difficile comprensione da parte del consumatore di riferimento, non chiarirebbe che il servizio "Alice 7 Mega" può essere attivato solo da utenti Telecom che abbiano sottoscritto anche un abbonamento tradizionale per il traffico di telefonia fissa. Lo spot ometterebbe inoltre di precisare con chiarezza per quale tipologia di cliente "Alice" il passaggio al nuovo servizio è gratuito, affermando anzi che il passaggio avverrà automaticamente, mentre in realtà avverrebbe non subito ma entro il 2008. I 7 Mega cui si fa riferimento riguarderebbero la sola velocità in download e se l'utente si trova in un comune non interessato dal progetto "Anti Digital Divide" l'offerta sarebbe attivata con una velocità inferiore a 7 Mega. Infine non sarebbe chiaro dal messaggio che la piena fruizione del servizio pubblicizzato presuppone la disponibilità di un modem compatibile con la tecnologia ADSL 2.
Telecom ha eccepito che: 1) lo spot evidenzierebbe correttamente che l'offerta pubblicizzata è aggiuntiva rispetto all'abbonamento mensile alla "Rete Telefonica Generale" (RTG), di cui sarebbe implicito che l'utente dovrà sostenere il costo e sarebbe peraltro notorio che la navigazione in Internet necessita della titolarità di una connessione telefonica; 2) la mancata specificazione del costo noleggio del modem non sarebbe rilevante, perché l'esborso è opzionale; 3) il contributo una tantum di 36 euro, una voce praticata da tutti i gestori, sarebbe correttamente riportato sul sito informativo per le attivazioni successive al 29 febbraio 2008 e peraltro per costante politica commerciale di Telecom la promozione è stata prorogata e lo sarà ulteriormente; 4) un super all'interno dello spot specificherebbe che la velocità di navigazione non è garantita e dipende dal server cui ci si collega, rinviando l'utente a verificare la copertura territoriale tramite il sito internet o chiamando il 187; 5) i clienti che possono fruire del passaggio gratuito e automatico ad "Alice 7 Mega" sarebbero chiaramente individuati nei fruitori di "Alice Flat" a 2 Mega e la promessa di automaticità non sarebbe inficiata dalla tempistica, immediata o meno.
Il Giurì ritiene che il messaggio contestato sia in parziale contrasto con l'art. 2 CA, relativamente a tre profili. 1) Il messaggio enuncia il costo del nuovo servizio senza precisare che per i nuovi utenti che aderiscano dopo il 29 febbraio debba aggiungersi il costo una tantum di 36 euro. In tal modo, viene omessa la necessaria indicazione del termine di scadenza dell'offerta promozionale, rendendo il messaggio ingannevole per tale aspetto. Non è rilevante la circostanza che dal sito internet informativo sia ricavabile tale informazione, né che Telecom abbia successivamente ritenuto di prorogare il termine della promozione. 2) Un elemento rilevante dell'offerta – sintetizzato dall'espressione "offerta aggiuntiva all'abbonamento mensile alla linea RTG" – risulta di difficile comprensione per il consumatore, in quanto non chiarisce il dato essenziale che il servizio "Alice 7 Mega" può essere attivato solo da utenti Telecom che abbiano già sottoscritto un abbonamento tradizionale per telefonia fissa, con i relativi costi. L'offerta è infatti aggiuntiva rispetto all'abbonamento mensile alla "Rete Telefonica Generale", tale essendo il significato dell'acronimo RTG, che appare nell'annuncio in un super criptico e non chiaro. 3) Lo spot omette di precisare per quale tipologia di cliente il passaggio ad "Alice 7 Mega" sia "gratuito", in quanto si limita a esporre: "se hai già Alice 2 Mega il passaggio ad Alice 7 Mega è gratis ed automatico". In realtà la gratuità del passaggio si riferisce ai clienti "Alice Flat" e non ad altri utenti "Alice".

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l'art. 2 limitatamente a: 1) mancanza di indicazione del termine finale dell'offerta; 2) mancanza di chiarezza del super relativo all'acronimo RTG; 3) mancanza di specificazione della natura "Flat" dell'abbonamento 2 Mega; e in questi limiti ne ordina la cessazione.