Ingiunzioni del Comitato di Controllo
| Ingiunzione |
n. 59/2010 del 3/5/2010 |
| Nei confronti di |
Gruppo Biagini Italia srl |
| Prodotto |
linea abbigliamento |
| Mezzo |
stampa, Internet |
| Articoli violati |
9, 10 |
Il Presidente del Comitato di Controllo, visti i messaggi pubblicitari relativi al marchio di abbigliamento "Roberta Biagi", rilevati su "Amica", data copertina maggio 2010, e sul sito web www.robertabiagi.com, ritiene gli stessi manifestamente contrari agli artt. 9 – Violenza, volgarità, indecenza – e 10 – Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Le diverse immagini proposte nella campagna, infatti, appaiono inaccettabili alla luce delle richiamate disposizioni autodisciplinari in quanto, con forte impatto emotivo e suggestivo sul pubblico, risultano marcatamente volgari e lesive della dignità della persona umana.
La campagna, volta a promuovere il marchio Roberta Biagi, mostra una modella in pose volutamente provocatorie: si rivolge verso il pubblico con il dito medio in bocca e gli slip abbassati sulla coscia; trattiene con la mano il teschio di un animale tra le gambe divaricate in corrispondenza del pube; mostra un'espressione estatica, mentre simula un atto di autoerotismo al suo culmine con uno sgabello ippomorfo; espone un seno nudo in un'immagine che mostra il busto senza testa della donna, focalizzando così l'attenzione sul particolare anatomico per farne oggetto di esibizione pubblica.
L'annuncio stampa raffigura la ragazza in piedi mentre fissa intensamente il pubblico ed abbassa sulle cosce uno slip rosso.
Il turbamento provocato dalle immagini descritte risulta acuito dalla loro totale gratuità: nulla sembra giustificare la scelta creativa se non l'intento di scioccare il pubblico per imprimere nella memoria il marchio dell'azienda.
Ad avviso del Comitato, gli annunci della campagna si pongono in palese contrasto con l'art. 9 del CA, che vieta l'utilizzo nella comunicazione commerciale di "rappresentazioni (...) che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti" per la volgarità e l'indecenza delle immagini in oggetto.
Le rappresentazioni summenzionate violano altresì l'art. 10 del CA, che impone il rispetto della "dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni", in quanto ledono la dignità della donna per la strumentalizzazione del corpo femminile e la proposizione di immagini di sessualità distorta.