Ingiunzioni del Comitato di Controllo
| Ingiunzione |
n. 51/2010 del 9/4/2010 |
| Nei confronti di |
Caudalie srl |
| Prodotto |
cosmetico |
| Mezzo |
stampa |
| Articoli violati |
2, 23 |
Il Presidente del Comitato di Controllo, visto il messaggio pubblicitario "Ecco la storia di una matrioska", relativo al prodotto "Caudalie Vinexpert Riche", rilevato su "Grazia", data copertina 15/2/2010, ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2 e 23 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, in quanto la documentazione prodotta a seguito della richiesta del Comitato – formulata in data 1/3/2010 e intesa a verificare ai sensi degli artt. 6 e 32 CA l'asserita efficacia del prodotto pubblicizzato – non è stata ritenuta idonea a supportare le promesse pubblicitarie.
In particolare, l'organo di controllo rileva che dalla documentazione inviata non emergono elementi idonei a sostenere la veridicità del claim "Rimpolpa", così come non risulta dimostrato il vanto "... il potere di prolungare la durata di vita delle cellule del 160%". In merito a tale vanto, infatti, sono stati forniti articoli bibliografici inerenti l'attività in vitro del Resveratrolo sui lieviti e in particolare sul Saccharomyces cerevisiae e alcuni studi in vivo sempre su tale sostanza. I risultati pubblicati, pur non essendo idonei a supportare l'efficacia in vivo di un prodotto cosmetico, mostrano tuttavia, come valore massimo, un aumento della durata della vita delle cellule del 70%.
Tali risultati, inoltre, non sono sufficienti a giustificare il claim sul prolungamento della vita delle cellule, in quanto, oltre a non essere nota la quantità di Resveratrolo presente nel prodotto finito, sono stati ottenuti in condizioni sperimentali non paragonabili all'applicazione cutanea della crema cosmetica.
L'inserzionista infine non ha fornito, come richiesto, elementi per verificare la corrispondenza tra le rivendicazioni oggetto di brevetto e il prodotto pubblicizzato, che giustifichino la presenza nel messaggio dell'affermazione ("brevetto"). Secondo costante giurisprudenza autodisciplinare, il mancato assolvimento dell'onere probatorio crea una lacuna che si riflette negativamente sulla valutazione di liceità del messaggio in ordine a tale affermazione e determina necessariamente una presunzione di falsità della stessa.