Ingiunzioni del Comitato di Controllo
| Ingiunzione |
n. 70/2008 del 12/6/2008 |
| Nei confronti di |
Laboratori Europlant |
| Prodotto |
integratore alimentare |
| Mezzo |
stampa |
| Articoli violati |
2, 4, 12 co. 2, 23 bis |
Il Presidente del Comitato di Controllo, visto il messaggio pubblicitario "Quando dicevo che avrei perso 43 chili, le mie colleghe mi prendevano in giro...", relativo all'integratore "Sveltyll", rilevato su "Oggi", data copertina 21/5/2008, ritiene lo stesso manifestamente contrario agli artt. 2, 4, 12, comma 2, e 23 bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.
La comunicazione pubblicitaria, infatti, stante la presenza di molteplici affermazioni esorbitanti ed inveritiere, è tale da creare la falsa speranza di risolvere facilmente ed in tempi brevi un problema che, proprio per i disagi di salute ed estetici che provoca, rende chi ne è afflitto particolarmente sensibile e vulnerabile. In particolare, si alletta il pubblico con promesse illusorie inducendolo a credere che con l'integratore "Sveltyll" sia possibile ottenere una sicura e notevole perdita di peso senza che sia necessario sostenere sacrifici in termini di riduzione dell'apporto calorico giornaliero e, più in generale, di adozione di un regime di vita coerente con l'obiettivo. In particolare, affermazioni quali, solo in via esemplificativa, "Avevo chiaramente letto che non occorreva seguire nessuna dieta e non dovevo pormi limitazioni", "Nei giorni successivi ho perso in media un chilo al giorno", "Dopo una settimana erano scomparsi già 7 chili", costituiscono un'esagerazione capace di indurre in errore il pubblico sui reali risultati ottenibili con l'assunzione del prodotto. Ciò si pone in palese contrasto sia con gli artt. 2 e 23 bis del Codice, sia con numerose delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la comunicazione commerciale degli integratori alimentari proposti per il controllo o la riduzione del peso e di altri tipi di integratori", che ne costituisce parte integrante (cfr. in particolare i punti 1, 2, 3, 4, 8 e 10).
Inoltre, vengono enfaticamente attribuiti all'integratore effetti che non trovano adeguato fondamento scientifico. Si noti che allo stato attuale della ricerca scientifica nessun prodotto può vantare un'azione di stimolazione significativa del processo termogenetico. In particolare, malgrado gli sforzi perseguiti da molti anni da numerosi ricercatori nessuna molecola naturale o di sintesi si è dimostrata capace di aumentare o di favorire in qualunque modo i meccanismi che "brucino i grassi" in modo efficace e senza effetti collaterali. Questo perché tali meccanismi, pur ampiamente studiati sia a livello molecolare che sistemico, non sono stati ancora del tutto chiariti. Ad un integratore può essere riconosciuto solamente un ruolo coadiuvante nell'ambito di una strategia terapeutica articolata, che non può prescindere dall'adozione di un regime dietetico ipocalorico e da una costante attività fisica.
La comunicazione pubblicitaria non risulta improntata ad un sufficiente senso di responsabilità; infatti, tenuto conto che per ottenere la perdita di 1 kg di massa grassa a settimana è necessario ridurre di 1000 kcal l'apporto calorico giornaliero, appare decisamente eccessivo e pericoloso prospettare una rilevante riduzione di peso ("Ero riuscita a perdere 43 chili", "Con Sveltyll risultati assicurati: addome –14/–17 cm, vita –12/18 cm..."), grazie ad un prodotto "completamente naturale" che "non presenta effetti collaterali", senza alcuna avvertenza in ordine ai rischi connessi alla perdita di peso promessa ed alle opportune precauzioni da adottare. Prospettare un calo ponderale così determinato ed eclatante risulta poi oltremodo fuorviante per il pubblico dei destinatari: la pubblicità relativa agli integratori deve evitare quantificazioni assolute dei risultati ottenibili in un determinato periodo di tempo, perché la promessa di una perdita di peso specifica, da un lato, non tiene conto dell'estrema variabilità della risposta individuale a qualunque tipo di trattamento (dipendente da molteplici fattori, come per esempio l'età, lo stato di salute, la costituzione e la predisposizione genetica), dall'altro, non rispetta quel canone di massima responsabilità che il Codice richiede ai messaggi pubblicitari che coinvolgono problematiche relative alla salute ed all'aspetto estetico (cfr. punto 7 del Regolamento ex art. 23 bis).
Con riferimento ai presunti avalli scientifici del Dr. Hoffbauer, il messaggio si pone in palese contrasto con il punto 3 del Regolamento; il ricorso al parere di un professionista sanitario, che gode di autorità e credito presso il pubblico per il suo ruolo professionale, ha l'effetto di avallare una generale efficacia del prodotto e diminuire il livello di critica dei consumatori.
Inoltre, l'utilizzo delle due testimonianze si pone in contrasto sia con il punto 6 del citato Regolamento ex art. 23 bis, secondo il quale la pubblicità di tali prodotti non può avvalersi né di immagini né di testimonianze volte a confrontare la situazione precedente all'uso del prodotto con i risultati conseguiti con l'uso del prodotto stesso, sia con l'art. 4 del Codice: infatti in assenza di una dichiarazione dell'utente, con la quale esso si obbliga a fornire a chi ne faccia richiesta i dati anagrafici completi dei testimoni, il messaggio non consente al consumatore di verificare personalmente l'autenticità e la veridicità delle loro dichiarazioni.
Si ricorda, infine, che l'ingannevolezza del messaggio deve essere valutata non solo per il contenuto dello stesso ma anche in considerazione del pubblico cui è destinato, costituito da consumatori particolarmente sensibili nei confronti di annunci che promettono il sicuro e rapido ottenimento di risultati particolarmente ambìti, e per questo motivo portati ad una decodifica più allettante ed illusoria delle promesse pubblicitarie, con la conseguente amplificazione dei profili di decettività.