
Art. 1 – Norme generali
1. - L'intervento della Commissione può avvenire su richiesta di una
o entrambe le parti in seguito alla sottoscrizione di una clausola
contrattuale o con la sottoscrizione congiunta o separata di moduli
anche successivamente al verificarsi della controversia.
2. - Le parti, aderendo alla procedura prevista, si impegnano a rispettare
il presente regolamento, le tariffe, i princìpi di comportamento e
a dare incarico alla Commissione di designare il conciliatore.
3. - La conciliazione dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione
della domanda, o nei diversi termini fissati nel presente
regolamento e possibilmente in un’unica seduta.
4. - Il decorso dei termini previsti nel presente Regolamento è sospeso
dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Art. 2 – Avvio della procedura
1. - Per avviare la procedura la parte interessata può compilare il
modulo disponibile in Segreteria oppure presentare una domanda
in carta semplice che deve contenere:
- le generalità delle parti;
- la sintetica esposizione dei fatti;
- le ragioni del contendere;
- gli eventuali allegati;
- il valore indicativo della controversia;
- la dichiarazione di voler perseguire la soluzione bonaria;
- l'eventuale procura data ad un difensore;
- l'incarico alla Commissione perché provveda alla nomina del
conciliatore.
2. - La Segreteria dovrà inviare all'altra parte, entro cinque giorni
dal deposito della domanda, con raccomandata con avviso di ricevimento,
fax, telegramma - od ogni altro mezzo idoneo a provare
l'avvenuta ricezione - copia della domanda ed il modulo di
accettazione.
3. - La parte che riceve l'invito a conciliare deve far pervenire la sua
accettazione, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, completa
di tutti gli eventuali allegati, indicando nel modulo di accettazione
i punti di disaccordo, allegando gli eventuali documenti e
l’eventuale procura ad un difensore.
4. - In caso di ricezione dell'accettazione, entro 5 giorni la Commissione
provvede ad inviarla all’altra parte unitamente a tutti gli eventuali
allegati, nonché a comunicare ad entrambe le parti la nomina
del conciliatore e la data dell’udienza.
5. - In caso di rifiuto espresso o di mancato ricevimento dell'accettazione
nei 10 giorni, il tentativo di conciliazione si considererà
concluso e la Segreteria ne darà immediata comunicazione
al proponente.
Art. 3 – Il conciliatore: requisiti, funzioni e limiti
1. - Il conciliatore ha il compito di migliorare il dialogo fra le parti
facilitando il raggiungimento di un accordo.
2. - Rientra fra i suoi compiti anche quello di indicare soluzioni
innovative, al di fuori delle previsioni originarie delle parti.
3. - Il conciliatore deve avere competenza giuridica nel settore specifico
della controversia, nonché un'adeguata conoscenza delle tecniche
conciliative.
4. - Il conciliatore è nominato dalla Commissione tra gli iscritti nell'apposito
elenco.
5. - Il conciliatore, presa visione della documentazione e delle
caratteristiche della controversia (natura di essa e identità delle
parti), è tenuto a comunicare per iscritto la propria accettazione,
impegnandosi a condurre il tentativo di conciliazione secondo il
regolamento, i princìpi di comportamento ed il compenso previsto
dal tariffario. Se rifiuta, il conciliatore è tenuto a comunicare
per iscritto i motivi che precludono la possibilità di accettare la
nomina.
6. - Il conciliatore deve inoltre dichiarare per iscritto la propria indipendenza,
imparzialità e neutralità sottoscrivendo apposita dichiarazione.
7. - Il conciliatore deve comunicare per iscritto alla Commissione
l’eventuale venir meno, nel corso della procedura, della propria
indipendenza ed autonomia nei confronti delle parti.
8. - Il conciliatore può essere sostituito dalla Commissione in caso di
morte o di qualunque impedimento che la Commissione ritenga,
con decisione motivata, suscettibile di ostacolare il regolare svolgimento
della procedura.
9. - Il conciliatore ha facoltà di ascoltare entrambe le parti anche
separatamente e l'obbligo di tenere segreto quanto appreso durante
tali incontri.
10. - Il conciliatore non può svolgere, tra le stesse parti e per la stessa
controversia, la funzione di arbitro né quella di difensore.
11. - Il conciliatore potrà essere affiancato da un assistente,
previo consenso scritto delle parti, senza costi aggiuntivi per le
stesse.
Art. 4 – Udienza e conclusione della procedura
1. - Le parti devono essere presenti personalmente all'udienza ed
agli eventuali incontri separati e possono farsi assistere da esperti
per facilitare la conciliazione.
2. - In alternativa, il rappresentante nominato dalla parte deve essere
munito di mandato scritto a transigere e a conciliare.
3. - Il conciliatore, nel solo caso sia assolutamente indispensabile,
può disporre accertamenti ed assumere mezzi di prova essenziali ai
fini della procedura.
4. - L'assistenza prestata al conciliatore da un consulente tecnico di
ufficio ha carattere eccezionale e può essere disposta dal conciliatore
esclusivamente se entrambe le parti vi acconsentano, anticipandone
pariteticamente spese ed onorari.
5. - La procedura di conciliazione si conclude oltre che nel caso
previsto dall'art. 2 punto 5) quando:
- le parti sulla base dei suggerimenti del conciliatore firmino l’accordo
finale;
- il conciliatore valuti che l'atteggiamento di una o entrambe le
parti renda impossibile raggiungere l'accordo o sia incompatibile
con l'obbligo di cooperazione cui esse sono tenute.
6. - La conclusione del tentativo di conciliazione deve essere
dichiarata per iscritto dal conciliatore e, in caso di avvenuta
conciliazione, verrà redatto un verbale sottoscritto anche dalle
parti.
7. - L'accordo impegna le parti a livello contrattuale.
8. - È comunque esclusa ogni responsabilità del conciliatore e di
tutti gli organi dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria qualora
il verbale di conciliazione risultasse, per qualunque ragione o
titolo, nullo, invalido, o comunque inefficace.
Art. 5 – Riservatezza
1. - L'udienza e gli incontri separati hanno natura privata.
2. - Tutti i partecipanti all'udienza e agli incontri separati sono tenuti
alla riservatezza sulle parti coinvolte, sulle origini, sulle ragioni e
sull'esistenza del tentativo di conciliazione, sulle notizie apprese
durante lo stesso e sui contenuti dell'accordo finale.
3. - In particolare le parti si impegnano a non riutilizzare in sede
contenziosa le dichiarazioni o ammissioni fatte durante la procedura
conciliativa.
4. - È ammessa la divulgazione di dati statistici da parte della Camera
di Conciliazione a condizione che essi rimangano anonimi.
Art. 6 – Diritti per il servizio
1. - Per i servizi di conciliazione offerti dalla Camera di Conciliazione
le parti sono tenute - secondo le tariffe allegate - al versamento
di:
- un diritto amministrativo per l'accesso al servizio;
- l'onorario del conciliatore, articolato per fasce e commisurato al
valore della controversia, e i relativi rimborsi spese;
- un ulteriore diritto fisso per tutte le eventuali udienze successive
alla prima.
2. - Il valore della controversia è stabilito dal conciliatore sulla base
della documentazione e della dichiarazione delle parti.
3. - Il diritto amministrativo, a pena di improcedibilità, deve essere
versato dalla parte che ha avviato la procedura al momento della
presentazione della domanda di conciliazione.
4. - I diritti di conciliazione di cui ai punti 6.1. b) e c), dovranno
essere versati dalle parti in via solidale entro il termine indicato
dalla Segreteria nella relativa richiesta, a pena di improcedibilità.
Nei rapporti fra le parti il relativo importo dovrà essere diviso in
parti eguali.
5. - Nel caso previsto dall’art. 2 punto 5) il diritto amministrativo
versato dalla parte verrà restituito decurtato dei costi sostenuti dalla
Camera di Conciliazione. Nel caso previsto dall'art. 4 punto 5), secondo
alinea, il diritto amministrativo viene in ogni caso trattenuto
dalla Camera di Conciliazione e il conciliatore, tenuto conto delle
spese e dell'attività svolta, assume gli opportuni provvedimenti in
ordine all'onorario ed ai rimborsi che gli competono.
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