|
|
|
1 - La Camera di Conciliazione e di Arbitrato dell'Istituto dell'Autodisciplina
Pubblicitaria 2 - La Commissione di Conciliazione e di Arbitrato
2.2. La Commissione è investita della funzione di amministrare i procedimenti di conciliazione e di arbitrato, in conformità ai relativi regolamenti, dal Consiglio Direttivo dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. Dura in carica due anni e può essere confermata. 2.3. Le sedute della Commissione sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Qualora il Presidente non possa partecipare, nomina un proprio sostituto tra i componenti della Commissione. 2.4. I membri della Commissione non possono essere nominati arbitri, conciliatori o difensori nelle procedure disciplinate dai regolamenti di conciliazione e di arbitrato. 3 - La Segreteria 3.2. Le funzioni della Segreteria sono svolte dalla Segreteria dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria. 3.3. La Segreteria tiene i rapporti con il pubblico e, nel corso della procedura, è responsabile della documentazione relativa a ogni singola conciliazione e arbitrato. 4 - Conciliatori e arbitri 5 - Tariffe |