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Ingiunzione n. 60/18 del 14/6/2018
Nei confronti di XXX, XXX, LVMH Italia Spa
Mezzi Social network
Prodotto Cosmetici
Articoli violati 7

Il Presidente del Comitato di Controllo viste le comunicazioni commerciali relative a “Dior” diffuse sui post degli account Instagram @xxx e @xxx in data 26 maggio 2018, 12 giugno 2018, 1° e 12 giugno 2018 ritiene le stesse manifestamente contrarie all’art. 7 – Identificazione della comunicazione commerciale del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Nei post rilevati sull’account Instagram @xxx si vede la protagonista con una bottiglietta di profumo in mano oppure mentre prova un lucidalabbra. Nei posti rilevati sull’account Instagram @xxx si vede l’influencer con una borsa in mano oppure appoggiata con il busto di fronte a due prodotti a marchio ‘Dior’. Si tratta di comunicazioni che veicolano un contenuto eminentemente promozionale del prodotto e del brand indicato, che non risulta però sufficientemente esplicito e dunque immediatamente riconoscibile dal pubblico, come invece accade in altri post degli account Instagram in questione. Il rimando alla pagina @dior e l’hashtag utilizzato #dior non sono, ad avviso del Comitato di Controllo, idonei a rendere inequivocabile l’identificazione di quel contenuto come frutto di un accordo di natura commerciale con il brand. Soprattutto è necessario che ogni singolo messaggio sia per sé completo nel dichiarare la propria natura commerciale in quanto suscettibile di essere fruito e richiamato anche attraverso link, condivisioni in modo del tutto autonomo rispetto agli altri contenuti presenti sull’account. È infatti principio consolidato del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, ribadito ed esplicitato anche dalle indicazioni della “Digital Chart” per quanto riguarda le forme di comunicazione commerciale digitale, che essa “debba sempre essere riconoscibile come tale” (cfr. art. 7 del Codice). Si tratta di principio posto a presidio irrinunciabile della trasparenza nelle comunicazioni pubblicitarie, che intende assicurare la distinzione non solo formale, ma sostanziale tra contenuti promozionali e contenuti di altro genere, così da assicurare che la pubblicità si presenti e possa essere facilmente riconosciuta dal pubblico, senza quindi dover richiedere alcuno sforzo interpretativo, per la propria natura di messaggio promozionale, espressione di un punto di vista di parte e di un interesse dell’impresa i cui prodotti o servizi vengono illustrati o richiamati.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50