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Ingiunzione n. 36/18 del 17/4/2018
Nei confronti di Chateau d’Ax Spa
Mezzi TV
Prodotto Arredamento
Articoli violati 2; 20

Il Presidente del Comitato di Controllo visti i telecomunicati 5” e 15″ relativi alla promozione “Buono sconto Chateau d’Ax”, diffusi sulle reti Mediaset nel mese di aprile 2018 e sulle reti RAI nel mese di marzo 2018 ritiene gli stessi manifestamente contrari agli artt. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – e 20 – Vendite speciali – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.  I messaggi mostrano una famiglia che si siede sorridente su un divano mentre lo speaker annuncia che: “Da Chateau d’Ax il 100% di quello che spendi diventa un buono per il tuo prossimo acquisto” e l’immagine sul finale mostra una parete attrezzata con la scritta in super “Ti restituiamo il 100% di quello che spendi”. Ad avviso del Comitato, i messaggi sono idonei a indurre in errore il pubblico in relazione alle condizioni della promozione pubblicizzata. A fronte dell’enfatica e perentoria promessa di un rimborso in forma di sconto di tutto quello che si spende per gli acquisti da Chateau D’Ax, infatti, non chiariscono le rilevanti condizioni e limitazioni dell’offerta. Essi infatti non comunicano in modo chiaro e trasparente agli spettatori che: la promozione è valida solo sugli acquisti di prodotti imbottiti (divani, poltrone e letti); che il buono può essere utilizzato solo per l’acquisto di mobili in un determinato periodo temporale; che l’incidenza del valore del buono sconto non potrà superare il 30% del valore di listino del nuovo prodotto acquistato. Tali informazioni sono, ad avviso del Comitato, indispensabili per consentire al consumatore di valutare le effettive condizioni di fruibilità dell’offerta e contrastano con la perentorietà della promessa veicolata. Tali informazioni vengono peraltro relegate e affollate in una nota in fondo allo schermo che, per la grande quantità di informazioni contenute, le ridotte dimensioni del carattere utilizzato e il brevissimo tempo di permanenza in video, risulta praticamente illeggibile. Inoltre dalle comunicazioni non emerge chiaramente l’indicazione della data entro la quale è possibile fruire della favorevole occasione d’acquisto prospettata, essendo l’indicazione del periodo di validità dell’offerta annegata nella medesima nota suindicata. Le comunicazioni contestate risultano perciò irrispettose del principio di correttezza previsto dalle norme autodisciplinari e contrastano con il principio di “autosufficienza informativa” del messaggio, volto a evitare il cosiddetto “primo aggancio” del consumatore.

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