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Pronuncia n. 69/2017 del 10/11/2017
Parti Enervit S.p.A. c. Named S.p.A.; Named Sport S.r.l.
Mezzi Stampa, sito internet
Prodotto Integratore alimentare ‘Omega3 Double Plus++
Messaggio Allena il tuo cuore” – “La formulazione di Omega3 EPA e DHA studiata per potenziare i benefici dell’attività sportiva” – “Lactose free” – “Gluten free” – “No sugar added” – “Altissima concentrazione per capsula” – “Superfood” – “Natural quality” – “Natural medicine” – “favoriscono la funzionalità cardiaca” – “promuovono la capacità visiva” – “aiutano a regolare la normale pressione sanguigna” – “ideale per favorire l’equilibrio della colesterolemia
Presidente Libertini
Relatore Spolidoro
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione pubblicitaria contestata è in contrasto con gli artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.»

 

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 23bis – Integratori alimentari e prodotti dietetici

ENERVIT S.p.A. ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Named S.p.A. e NamedSport S.r.l., in relazione alla campagna pubblicitaria relativa all’integratore alimentare “Omega 3 Double Plus ++”, ritenendola in contrasto con gli artt. 2, 13, 14, 15 e 23bis del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Secondo Enervit sia la campagna stampa, che la confezione del prodotto che il sito internet veicolerebbero diversi contenuti fuorvianti. Il claim “Allena il tuo cuore” si configurerebbe come un claim salutistico improprio, lasciando intendere un inesistente rapporto causa/effetto tra il consumo del prodotto e la funzionalità del cuore. Il concetto di “allenamento” infatti secondo l’istante includerebbe quello di “modifica” o “miglioramento” delle funzioni corporee, ma ciò non sarebbe assimilabile alla preservazione di una normale funzione cardiaca, ovvero l’unico effetto che potrebbe essere riconosciuto a integratori come quello pubblicizzato. Allo stesso modo sarebbe illecita l’espressione “La formulazione di Omega 3 EPA e DHA studiata per potenziare i benefici dell’attività sportiva”. Inoltre il messaggio stampa non riporterebbe chiaramente le avvertenze che gli effetti degli Omega3 si ottengono con l’assunzione giornaliera di un certo quantitativo e che non bisogna superare giornalmente i 5g di combinazione di EPA e HDA. Ingannevoli sarebbero altresì i claim “Lactose free”, “Gluten free” e “No sugar added”, posto che essi farebbero riferimento a caratteristiche proprie di tutti i prodotti della categoria. La definizione “Altissima concentrazione per capsula” non sarebbe conforme alle indicazioni del Regolamento 1924/2006, così come la definizione di “Superfood”. Il vanto “Natural Quality” sarebbe fuorviante perché il termine naturale sarebbe utilizzabile solo per gli alimenti che soddisfano in natura le condizioni previste per l’impiego di un’indicazione nutrizionale, cosa che sarebbe da escludersi nel caso degli integratori alimentari.

Anche il sito internet relativo al prodotto presenterebbe diversi contenuti ambigui e ingannevoli: espressioni come “Gli acidi grassi essenziali… favoriscono la funzionalità cardiaca”, “…promuovono la capacità visiva”, “aiutano a regolare la normale pressione sanguigna” lascerebbero intendere un’azione di miglioramento e non esclusivamente di mantenimento di condizioni normali, come previsto dai claim autorizzati dall’EFSA. La rivendicazione “World #1 Highest Purity” attribuirebbe al prodotto una superiorità in termini di purezza che non risulterebbe in alcun modo provata. Anche l’attribuzione della certificazione “5 stelle IFOS” collegata a tale vanto sarebbe falsa e in ogni caso non conferirebbe al prodotto alcuna superiorità rispetto ai prodotti concorrenti.

La confezione del prodotto indurrebbe in errore il pubblico, in quanto da un lato enfatizza la dicitura “Made in Italy”, dall’altro riporta un generico riferimento alla produzione “in Ue”.

Sotto diverso profilo, la comunicazione commerciale di Named nel complesso ad avviso di Enervit rappresenterebbe un tentativo di agganciamento alla propria immagine e al proprio prodotto, in contrasto con l’art. 13 del Codice, in particolare attraverso l’uso massiccio del colore verde chiaro, molto simile a quello che contraddistingue la comunicazione di Enervit. Tale agganciamento sarebbe inoltre enfatizzato dall’utilizzo di un flaconcino in alluminio, come per prima ha fatto Enervit in Italia per un suo prodotto.

Le resistenti hanno eccepito che in relazione alla contestazione dell’art. 13 non sarebbe possibile rivendicare l’uso esclusivo di un colore comune, che in ogni caso si presenterebbe nella comunicazione di Named in una differente tonalità e non contraddistinguerebbe la comunicazione dei prodotti NamedSport, che prevede invece un uso dominante dell’arancione. L’uso del contenitore in alluminio non sarebbe inoltre una novità nel settore e la stessa Named commercializzerebbe già dal 2015 altri prodotti in confezioni di questo tipo. Quanto alle altre contestazioni, hanno eccepito che: a) l’espressione “Allena il tuo cuore” sarebbe inteso dal consumatore come incentivo all’esercizio fisico cui associare l’uso del prodotto, non come capacità del prodotto di “potenziare” le funzioni cardiache. Tutte le avvertenze e le indicazioni previste dal Regolamento europeo sarebbero inoltre presenti e ben leggibili; b) le indicazioni “Lactose free”, “Gluten free” e “No sugar added” si limiterebbero a descrivere le caratteristiche del prodotto, non costituirebbero quindi pregi differenziali, ma avrebbero unicamente un valore informativo, c) “Altissima concentrazione per capsula” rientrerebbe tra le indicazioni equipollenti a quelle previste dal Regolamento per gli alimenti ricchi di acidi grassi; “Superfood” è una definizione che fa parte del marchio registrato “Named Superfood” e il suo utilizzo sarebbe pertanto lecito, anche perché si tratterebbe di una parola di fantasia, priva di indicazioni salutistiche di qualunque genere; d) l’indicazione “Natural” sarebbe lecita in considerazione del fatto che l’Omega3 è un alimento presente in natura; e) le indicazioni presenti sul sito internet sarebbero pienamente equivalenti a quelle riprodotte nell’allegato al Regolamento UE; f) le vanterie “World#1”, “Highest Purity” sarebbero generiche e iperboliche. Inoltre le resistenti producono la documentazione relativa alla certificazione “5 stelle IFOS”; g) l’indicazione “Made in Italy” sarebbe infine appropriata in quanto il prodotto è preparato e confezionato in uno stabilimento italiano.

Il Giurì ha ritenuto infondate le doglianze di Enervit relative all’utilizzo da parte di Named di confezioni simili alle proprie per gli Omega3 di sua produzione. L’utilizzo del contenitore in alluminio è relativamente comune e non è stato provato che abbia per il pubblico un valore distintivo dei prodotti Enervit. Lo stesso vale per l’uso nelle etichette di colore verde chiaro, che non è dominante nelle etichette del prodotto Named. Dunque il Giurì ha ritenuto che non sussistano elementi per dichiarare che la pubblicità di Named violi gli artt.13, 14 e 15 del Codice.  Ad avviso del Giurì, anche la definizione “Superfood” non costituisce violazione del Codice, in quanto per il consumatore italiano non ha un significato preciso e rappresenta piuttosto una parola genericamente elogiativa. La certificazione “5 stelle IFOS” è stata provata e dunque non può essere considerata in contrasto con il Codice.

Per quanto invece riguarda la dicitura “Altissima concentrazione per capsula”, ad avviso del Giurì, essa può lasciare intendere che il prodotto pubblicizzato presenti una quantità di Omega3 superiore alla media degli altri prodotti che pure abbiano le stesse caratteristiche per poter essere definiti “ricchi di Omega3”, secondo la dicitura consentita dal Regolamento UE e di cui la dicitura contestata pertanto non può essere considerata secondo il Giurì equivalente.

In contrasto con l’art. 2 è ad avviso del Giurì anche l’uso del termine “Natural”, posto che gli integratori come quello pubblicizzato non esistono in natura, considerato che i loro componenti naturali hanno subito una trasformazione radicale della composizione originaria. Allo stesso modo viola il Codice l’affermazione “Trusted by Named Natural Medicine”, considerato altresì che gli integratori non possono vantare efficacia terapeutica secondo quanto espressamente previsto dall’art. 23bis del Codice.

La rivendicazione “World#1 Highest Purity” secondo il Giurì attribuisce al prodotto una assoluta superiorità in termini di purezza che non risulta allo stato dimostrata. Così come non stati dimostrati i vanti “Gluten free”, “No sugar added” e “Lactose free”, che tuttavia, precisa il Giurì, pur rivendicando caratteristiche comuni ai prodotti della categoria, non sono per tale motivo idonei a ingannare i consumatori, avendo anzi una funzione informativa, lecitamente spendibile anche dai concorrenti.

Il claim circa la fabbricazione in Italia del prodotto non è secondo il Giurì contraddetto da quello sull’origine europea, tuttavia l’inserzionista non ha dimostrato con sufficiente certezza in quale stabilimento produce l’integratore in questione. Ciò quindi non consente al Giurì di verificare la veridicità delle affermazioni di Named sull’origine del prodotto, con la conseguenza che i relativi claim sono da considerarsi in contrasto con l’art. 2 del Codice.

Il claim “Allena il tuo cuore” secondo il Giurì viene letto dal consumatore come un invito a utilizzare il prodotto per conseguire vantaggi migliorativi, che per legge non possono essere attribuiti a prodotti come quello pubblicizzato. Allo stesso modo sono ingannevoli secondi il Giurì i claim: “Gli acidi grassi essenziali…favoriscono la funzionalità cardiaca” (in quanto il concetto di “favorire” va oltre quello di “mantenere”), “…promuovono la capacità visiva” (in quanto il termine “promuovere” non equivale a “mantenere”), “…aiutano a regolare la normale pressione sanguigna” (in quanto anche il verbo “regolare” implica il vanto di un’efficacia che va oltre quella del semplice “mantenere”), “…ideale per favorire l’equilibrio della colesterolemia” (in quanto inteso dal consumatore come capace di conseguire risultati oltre la normalità”).

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la comunicazione pubblicitaria contestata è in contrasto con gli artt. 2 e 23bis del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione.

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