Newsletter

Pronuncia n. 38/2017 del 13/06/2017
Parti Vodafone Italia S.p.A. c. Wind Tre S.p.A.
Mezzi Affissioni, volantini, Internet
Prodotto Fibra ottica Infostrada
Messaggio Fibra Infostrada – 1 Gigabit al secondo
e istanza riconvenzionale
Parti Wind Tre S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi Stampa
Prodotto Iperfibra’ Vodafone
Messaggio È arrivata Iperfibra. A Milano, Bologna e Torino fino a 1 Gigabit al secondo
Presidente Di Cataldo
Relatore De Giorgi
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità Wind contestata da Vodafone non è conforme agli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina e ne ordina la cessazione. Dichiara altresì che la pubblicità Vodafone contestata da Wind non è conforme agli artt. 2 e 20 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole

Art. 20 – Vendite speciali

Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Wind Tre S.p.A. (di seguito: Wind Tre), in relazione alla campagna pubblicitaria “Fibra Infostrada – 1 Gigabit al secondo”ritenendola in contrasto con gli artt. 2 e 20 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Ad avviso di Vodafone la campagna sarebbe ingannevole in quanto la velocità massima offerta da Infostrada, al momento della diffusione del messaggio, non era di 1 Gigabit, ma di 500 Mega. Anche sulla pagina Facebook, tale indicazione non sarebbe precisata, mentre sul sito internet www.infostrada.it si arriverebbe solo con diversi passaggi a conoscere tale limite. Inoltre Vodafone sostiene che la scadenza dell’offerta non sia comunicata al consumatore, contrastando così col disposto dell’art. 20 del Codice.

Wind Tre ha eccepito che il servizio di fibra ottica, alla velocità massima indicata (1 Gigabit al secondo) è (rectius era) già disponibile in tutte le città ove la campagna è stata diffusa, dal 19 maggio u.s.: allorquando l’iniziativa è stata diffusa, la fibra fino a 1 Gigabit al secondo era perciò già attivabile. Ogni considerazione riguardo l’asserita illeggibilità e/o assenza e/o portata rettificativa dell’informazione “Velocità max fibra 500 mega (1 Gbps da settembre)” sarebbe perciò irrilevante. Wind Tre chiede al Giurì di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai messaggi pubblicati su Facebook dai rivenditori.

Wind Tre ha proposto istanza riconvenzionale nei confronti di Vodafone, ritenendo ingannevole la campagna volta a promuovere il proprio servizio Iperfibra, incentrato sulla promessa: “E’ arrivata Iperfibra. A Milano, Bologna e Torino fino a 1 Gigabit al secondo”. Ad avviso della ricorrente la nota presente in calce agli annunci “La velocità di 1 Gigabit al secondo sarà disponibile da fine novembre. Prima di tale data arriverà fino a 500 Megabit al secondo” non sarebbe sufficiente a superare l’ingannevolezza del messaggio.

Relativamente all’istanza riconvenzionale di Wind Tre, Vodafone ricorda che la campagna per il lancio dell’offerta «IperFibra» era già stata esaminata del Giurì, con la pronuncia n. 83 bis/2016,e  in quella sede, Vodafone avrebbe dato prova della presenza effettiva del servizio IperFibra a 1 Gigabit al secondo nelle città di Milano, Bologna e Torino, e tale affermazione era stata ritenuta veritiera dal Giurì.

In ordine alla prima istanza, il Giurì ha ritenuto che la legittimazione passiva di Wind Tre con riferimento ai post pubblicati da alcuni rivenditori sulle rispettive pagine Facebook non può essere contestata in quanto i messaggi pubblicitari dei rivenditori, utilizzano i segni distintivi Wind ed il format della pubblicità di Wind, il che rende i suddetti messaggi riferibili a Wind Tre. Il Giurì ha sottolineato che è tendenza comune tra i gestori telefonici magnificare le nuove conquiste telefoniche attraverso claim che, tuttavia, non sono di regola accompagnati da informazioni adeguate, che chiariscano al consumatore le modalità e i limiti. Essendo carente di qualsiasi adeguata informazione in ordine alla decorrenza (ma anche alla necessità di accertare se la propria abitazione sia effettivamente raggiungibile dalla fibra) ritiene il Collegio che la pubblicità contestata si ponga in contrasto con l’art. 2 del Codice di Autodisciplina.

Quanto al mancato rispetto dell’art 20 CA, secondo il ripetuto orientamento del Giurì il messaggio pubblicitario deve contenere tutte le informazioni necessarie a comprendere i dati essenziali dell’offerta promozionata, requisito assente nel caso di specie.

In ordine alla seconda istanza, osserva in primo luogo il Giurì che la decisione 83bis/2016, relativa alla campagna promotrice della connessione in fibra ottica di Vodafone non costituisce giudicato che preclude l’esame della odierna riconvenzionale di Wind Tre, in quanto si riferisce alla telepromozione e alla pagina web, mentre la contestazione di Wind Tre concerne la campagna a mezzo stampa della stessa. Anche il messaggio di Vodafone non è conforme all’art. 2 CA, proprio perché promette prestazioni non disponibili alla data del messaggio stesso – e non è conforme all’art. 20 CA perché non contiene tutte le informazioni necessarie a comprendere i dati essenziali dell’offerta.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità Wind Tre contestata da Vodafone non è conforme agli artt. 2 e 20 CA e ne ordina la cessazione. Dichiara altresì che la pubblicità Vodafone  contestata da Wind Tre non è conforme agli artt. 2 e 20 CA e ne ordina la cessazione.

IAP è membro di EASA - European Advertising Standards Alliance e di ICAS - International Council on Ad Self-Regulation EASA_50