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Pronuncia n. 58/2016 del 19/7/2016
Parti Wind Telecomunicazioni S.p.A. c. Vodafone Italia S.p.A.
Mezzi TV
Prodotto Rete 4G Vodafone
Messaggio Non sentirti superato. Passa alla rete 4G n. 1 in Italia” – “Migliore Rete 4G – Rete n. 1 in Italia”
Presidente Ferrari
Relatore Sarti
Dispositivo «Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 14 CA e ne ordina la cessazione.»

Art. 14 – Denigrazione

WIND Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito: Wind) ha chiesto l’intervento del Giurì nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (di seguito: Vodafone), in relazione ad un telecomunicato di quest’ultima, ritenendolo in contrasto con gli artt. 2, 14 e 15 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.

Nello spot una giovane donna su una spiaggia sembra apparentemente volgere lo sguardo verso un ragazzo, anch’egli sulla stessa riva. L’inquadratura si sposta quindi sul ragazzo che incrocia lo sguardo e, dopo un primo momento di incredulità, le corre incontro euforico. Il ragazzo viene tuttavia superato da un altro giovane che lo anticipa nella corsa e conquista la ragazza. La sconfitta del ragazzo è accompagnata dal tema musicale della nota canzone di Loredana Bertè “Sei Bellissima”, il cui ritornello viene tuttavia modificato in “Sei lentissimo”.

Ad avviso di Wind il messaggio porrebbe in essere una comparazione illecita tra la rete 4G di Vodafone e quella dei concorrenti, inducendo il pubblico a ritenere che i servizi degli altri operatori siano inadeguati. Sarebbe inoltre un messaggio denigratorio degli altri operatori, additati come fornitori di reti mobili non di qualità, “lentissime”.

Vodafone ha eccepito che il messaggio avrebbe unicamente un carattere spettacolare, basandosi su una scena iperbolica e surreale. Non vi sarebbe alcuna denigrazione, data l’assenza di riferimenti diretti o indiretti alle reti telefoniche dei competitors o in generale ai loro servizi e prodotti. I colori scelti sarebbero neutri, tali da non richiamare segni distintivi della concorrenza. La comparazione interverrebbe unicamente tra le diverse tecnologie attualmente fruibili, al fine di sensibilizzare gli utenti (compresi quelli Vodafone) sui vantaggi derivanti dall’utilizzo della migliore connessione Internet al momento a disposizione, ossia quella 4G.

Il Giurì ha ritenuto il telecomunicato in contrasto con l’art. 14 del Codice. Le caratteristiche fisiche e le espressioni del ragazzo sconfitto, nonché il ritornello musicale modificato paiono al Giurì volti a estremizzare il messaggio che si intende trasmettere. L’eccessiva lentezza del ragazzo, la sua espressione palesemente affranta, ridicola e grottesca, la ripetizione del motivo musicale sono, ad avviso del Giurì, elementi che combinati risultano idonei a indurre la percezione non tanto di comicità ed ironia, quanto piuttosto di scherno, conferendo alla scena una connotazione denigratoria, che può essere decodificata dal pubblico come rivolta alla concorrenza. Secondo il Giurì, i contenuti paiono mostrare un carattere eccessivamente mordace e sproporzionato rispetto al messaggio che si intende comunicare.

 

Il Giurì, esaminati gli atti e sentite le parti, dichiara che la pubblicità contestata è in contrasto con l’art. 14 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale e ne ordina la cessazione.

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